Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Amministrazione Finanziaria ha reso nota la pubblicazione delle bozze dei modelli IVA e IVA base 2015, da utilizzare per il periodo d’imposta 2014.
Le principali novità contenute nei modelli riguardano:
-il quadro dei rimborsi (VX) rimborsi;
-l’indicazione dei dati contenuti nelle lettere d’itento (VE);
-la reintroduzione delle opzioni per la determinazione agevolata del reddito delle società
agricole(VO).
Le novità del modello IVA 2015
Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Amministrazione Finanziaria ha reso noto la pubblicazione delle bozze dei modelli IVA e IVA base 2015, da utilizzare per il periodo d’imposta 2014.
Le novità sui rimborsi
Il quadro VX è stato opportunamente modificato per tener conto delle novità introdotte dal D.Lgs. Semplificazioni (175/2014). Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288) vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie. Il suddetto limite viene ora fissato ad euro 15.000,00.
Il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di Euro 15.000 possano essere eseguiti senza la presentazione della garanzia (è presente la casella 6 del rigo VX3 per indicare che si è esonerati dal presentare la garanzia):
previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo;
a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
1.Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%;
2.la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
3.l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
4.non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
5.sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
La sussistenza delle condizioni per l’esonero dalla presentazione delle garanzia deve essere indicata nel rigo VX4. Il novellato co. 4 art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, stabilisce che i rimborsi dell’eccedenza d’imposta superiore a € 15.000 a favore dei contribuenti “non virtuosi” possono essere eseguiti solo a fronte della preventiva presentazione della garanzia fideiussoria.
Novità plafond
Nel quadro VE, rigo VE30, gli esportatori abituali indicheranno gli stessi dati contenuti nel nuovo modello di lettera d’intento, approvato con provvedimento del 12 dicembre scorso. È stato previsto, infatti, un nuovo campo, il 5, per indicare le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
Si ricorda che con l’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.
Altre novità quadro VE
Sempre nel quadro VE, il rigo VE34 da quest’anno è denominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”. Si tratta delle operazioni che lo scorso anno erano indicate nel rigo VE39. I righi successivi sono stati rinumerati.
Reintroduzione delle opzioni per la determinazione agevolata del reddito delle società agricole
Nella sezione 2 righi VO23 e VO24 sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui all’articolo 1, commi 1093 e 1094, della Legge n. 296 del 2006 esercitate dalle società agricole. In merito ai regimi opzionali per le società agricole, è bene premettere che gli stessi erano stati aboliti dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012). Tale norma è stata fatta “rivivere” dalla Legge di Stabilità per il 2014, n. 147 del 2013, con effetto dal primo gennaio 2014 e pertanto è stata inserita la possibilità per il 2014 di esercitare l’opzione.
(fonte Fiscal News)