Come noto il Decreto Milleproroghe, in attesa di un riordino complessivo della materia, ha riaperto i termini per l’adesione al vecchio regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (con imposta sostitutiva al 5%), anche da parte dei contribuenti che hanno avviato l’attività nel 2015.
Coloro che iniziano un’attività nel 2015 e presentano tutti i requisiti previsti si trovano ora di fronte al bivio su quale regime scegliere.
Tra le valutazioni da fare oltre che il carico fiscale derivante dall’imposta sostitutiva all’Irpef è necessario considerare anche le diverse fattispecie di esclusione, la durata/uscita dal regime agevolato, gli adempimenti da porre in essere e le agevolazioni previste per le start up e per il regime previdenziale.
Condizioni di accesso
La prima valutazione da fare per decidere se operare con il regime forfettario oppure con il regime dei minimi è verificare se esistono tutte le condizioni per poter accedere a uno o all’altro regime.
Ricordiamo che possono usufruire del “regime dei minimi” i contribuenti che:
– iniziano una attività professionale/d’impresa non svolta in precedenza, in particolare:
non devono aver esercitato lavoro autonomo nei 3 anni precedenti;
non deve trattarsi mera prosecuzione di attività di lavoro dipendente o autonomo;
se deve trattarsi di prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente non superiori a € 30.000;
– non fatturano più di 30.000,00 euro all’anno;
– non acquistano più di 15.000,00 euro di beni strumentali in totale, nell’arco di un triennio;
– non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e assimilate;
– non hanno spese per lavoro accessorio, dipendente ed assimilato (mentre è consentita l’erogazione di compensi occasionali a terzi);
– non sono soci in nessuna “società di persone”, o associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 917/1986 o in S.r.l. che si trova nel regime di trasparenza fiscale;
– non hanno aderito a regimi IVA “speciali”;
– non si tratti di soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono: fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all’art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972;
mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53 c. 1, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29.10.1993, n. 42.
Possono, invece, usufruire del “regime forfettario” i contribuenti che:
– rispettano i seguenti requisiti di accesso:
conseguono un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007 (da 15.000 a 40.000);
le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro 5.000 lordi;
non si deve possedere al 31 dicembre dell’esercizio precedente un costo complessivo di beni mobili strumentali, considerati al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro;
i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d’impresa o professionali, a eccezione del caso in cui la somma di tutti non superi 20.000 euro o che il lavoro dipendente non risulti cessato non presentano le seguenti fattispecie di esclusione:
avvalersi di regimi speciali IVA;
risultare non residenti;
effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993;
partecipare a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti ex art. 116, TUIR.
Le differenze sono date principalmente date dal fatto che:
il limite di fatturato per i minimi è di € 30.000 mentre per i forfettari varia da un minimo di 15.000 fino ad un massimo di € 40.000 sulla base dell’attività svolta;
il limite dei beni strumentali per i minimi è di € 15.000 (acquisto in un triennio) mentre per i forfettari è € 20.000,00 (costo complessivo a fine anno);
per i forfettari sono ammesse spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a € 5.000,00 euro all’anno mentre per i minimi è completamento escluso;
i forfettari possono fare cessioni all’esportazione mentre i minimi no;
per i forfettari è previsto il requisito del limite dei redditi di lavoro dipendente mentre per i minimi non è previsto alcun limite;
i minimi devono trattarsi di nuova attività (mancato esercizio nei tre anni precedenti e no prosecuzione attività dipendente/autonomo) mentre il regime forfettario riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo.
Uscita
Anche l’uscita dall’attività presenta differenze sostanziali, infatti:
– per i minimi i soggetti che:
hanno più di 35 anni di età possono beneficiare del “regime dei minimi” per i primi 5 anni di attività;
hanno meno di 35 anni possono beneficiare del “regime dei minimi”, oltre che per i cinque anni, anche sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
– per forfettari non è previsto alcun limite temporale.
Nella valutazione in sede di inizio attività la questione dell’uscita dal regime può risultare di poca importanza ma si evidenzia il fatto che chi inizia un’attività e a consuntivo risulta aver incassato ricavi o compensi superiori alla soglia prefissata esce dal regime dal periodo d’imposta successivo, ma nel caso dei minimi occorre fare attenzione che il superamento della soglia non sia superiore del 50% rispetto al tetto previsto, poiché in tal caso già dall’anno in corso verrebbe azzerato il regime agevolato, con pesanti conseguenze sul fronte dell’Iva che occorrerebbe riaddebitare dall’origine.
Adempimenti
Circa le agevolazioni sugli adempimenti i due regimi si possono considerare equivalenti in quanto per entrambi i regimi sono previste le seguenti semplificazioni:
– esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
– non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
– esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
– non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
– esclusione dall’IRAP;
– esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri.
Le differenze in questo caso si sostanziano nel fatto che:
– il contribuente forfettario non assume la qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte) mentre il contribuente minimo è tenuto ad effettuare le ritenute sui compensi pagati;
– per gli acquisti di beni intracomunitari:
per i minimi la Circolare 36/E/2010 ha affermato che si tratta sempre di operazioni Intra che necessitano il versamento di Iva;
per il forfettario gli stessi acquisti, entro la soglia di 10mila euro annui, non sono considerate operazioniintracomunitarie.
Imposte
Per quanto riguarda il calcolo delle imposte ai fini IVA per entrambi i regimi è previsto:
il non addebito delll’IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
la non detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti;
i due regimi si possono, quindi, considerare equivalenti;
ai fini dell’imposta sostitutiva all’Irpef va evidenziato che nel confronto tra regime dei minimi e regime forfettario risulta sempre più conveniente il regime dei minimi che prevede un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5%, anziché del 15%, applicata ad un reddito che risulta tendenzialmente inferiore in quanto influenzato dalla deduzione sia dei costi analitici che del costo dei beni strumentali.
Inizio attività a fine 2014
Ricordiamo infine che prime delle modifiche portate dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe la scelta tra regime forfetario e regime dei minimi riguardava esclusivamente coloro che al 31.12.2014 adottavano tale ultimo regime; di conseguenza si è diffuso il fenomeno di anticipare l’inizio dell’attività nel 2014 adottando il regime dei minimi al fine di poter scegliere tra le 2 opzioni.
Alla luce di tale fenomeno l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6 del 19 febbraio 2014 ha chiarito che:
il contribuente che ha iniziato a fine 2014 può restare nel regime con sostitutiva al 5%, laddove continuino a esserne soddisfatti i requisiti per l’applicazione. Unica condizione: che al 31 dicembre l’attività possa essere considerata effettivamente esercitata. Secondo l’Amministrazione ciò significa che a tale data dovevano essere state effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un’attività.
Ebbene il prolungamento del regime dei minimi al 2015 disposto dal Decreto Milleproroghe mette al riparo i soggetti che avevano aperto la posizione Iva a fine 2014 senza aver concretamente iniziato l’attività: questi potranno in ogni caso applicare il regime che sconta la sostitutiva al 5 per cento.
(Fonte Fiscal News)