L’iscrizione nel registro delle Onlus: come funziona per le Ong

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22 di ieri 24 febbraio ha chiarito che le organizzazioni non governative (Ong), già riconosciute idonee ai sensi della Legge 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 (cioè, quando è entrata in vigore la Legge 152/2014, che disciplina la cooperazione internazionale per lo sviluppo”), che intendono mantenere la qualifica di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (attribuita ex lege dall’articolo 10, comma 8, del D.Lgs 460/1997), per essere inserite nell’Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non devono adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti per quei soggetti ma al contrario devono solamente presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.

Premessa

Numerosi dubbi ha sollevato il trattamento delle organizzazioni non governative (ONG), riconosciute idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, in merito alle modalità da seguire per l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 32, comma 7, della Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.

Qualifica di Onlus

La disposizione sopra riportata, in sostanza, stabilisce che le ONG già riconosciute “idonee”, ai sensi della Legge n. 49 del 1987, alla data di entrata in vigore della Legge n. 125 del 2014 (29 agosto 2014):

qualora vogliano mantenere la qualifica di ONLUS (attribuita ex lege dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460) devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, tenuta presso le direzioni regionali di questa Agenzia.

Le nuove disposizioni prevedono, altresì, che, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 125 del 2014 (quindi fino al 28 febbraio 2015), ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa dal Ministero degli Affari Esteri (ora Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o MAECI).

Il chiarimento

Il dubbio interpretativo manifestato da alcune organizzazioni interessate è se, per effetto delle nuove disposizioni della citata Legge n. 125, le ONG, già riconosciute “idonee” al 29 agosto 2014, debbano o meno adeguare gli statuti o atti costitutivi, ai fini del riconoscimento come ONLUS, a tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22 di ieri 24 febbraio 2015 d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha precisato che:

le medesime ONG presentano istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

le ONG di cui trattasi con la richiesta di iscrizione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, della Legge n. 125 del 2014, costituiscono, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria “ad esaurimento” e mantengono le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, nonché la possibilità di accedere al beneficio del “cinque per mille” dell’IRPEF e di ricevere erogazioni liberali deducibili e/o detraibili in capo ai soggetti eroganti senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi.

L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS avviene mediante la presentazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONG richiedente, dell’apposito modello di comunicazione (approvato con Decreto del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 e reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione riservata al non profit).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della compilazione di detto modello, in corrispondenza della casella 14, riguardante il settore di attività, deve essere indicato l’acronimo “ONG”. Considerato che, l’iscrizione delle ONG in parola avviene senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, al modello di comunicazione non dovrà allegarsi lo statuto o atto costitutivo, né la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266.

Con riferimento alle modalità di presentazione, il modello può essere spedito in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale competente, che provvederà all’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS dandone comunicazione all’organizzazione interessata.

(fonte Fiscal News)

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