Le ritenute sui redditi di natura finanziaria: come funzionano

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle ritenute/imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria.

Spesso le società di gestione del risparmio (SGR) detengono, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della propria clientela presso una banca (ovvero un altro intermediario abilitato). Di seguito i chiarimenti sull’individuazione del sostituto d’imposta in relazione ai proventi conseguiti dall’investitore, laddove la normativa fiscale preveda l’applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, da parte dell’intermediario incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi.

A volte gli obblighi di sostituzione d’imposta non possono che ricadere sulla SGR, in quanto intermediario più vicino al cliente, salvo nelle ipotesi in cui il prelievo alla fonte debba essere effettuato ex lege direttamente dall’emittente (ad esempio, nel caso di interessi di alcune obbligazioni e titoli similari non quotati, di dividendi, di azioni non quotate, ecc.).

Altre volte l’investitore intrattiene rapporti sia con la banca (presso la quale è aperto il rapporto di deposito) sia con la SGR (con la quale è stipulato il contratto di gestione di portafoglio). L’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria in tali casi dipenderanno dal regime scelto dall’investitore, ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (disciplinanti, rispettivamente, il regime della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito). Inoltre, nel documento di prassi viene richiesto di individuare il sostituto d’imposta tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter, co. 1, D.P.R. n. 600/73, sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Secondo l’Agenzia, il soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui 7 all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73 e ad effettuare i conseguenti adempimenti dichiarativi nel Modello 770 ordinario, è l’intermediario che integri congiuntamente le seguenti condizioni:

a) intermediario presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati;

b) intermediario che aderisce, direttamente o indirettamente (ossia per il tramite di un altro intermediario abilitato), al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Premessa

Spesso le società di gestione del risparmio (SGR) detengono, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della propria clientela presso una banca (ovvero un altro intermediario abilitato).

Con il documento di prassi in commento, pubblicato lo scorso 16 febbraio 2015, l’istante chiedeva chiarimenti in merito all’individuazione del sostituto d’imposta in relazione ai proventi conseguiti dall’investitore, laddove la normativa fiscale preveda l’applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, da parte dell’intermediario incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi.

Inoltre, viene richiesto di individuare il sostituto d’imposta tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter, co. 1, D.P.R. n. 600/73, sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Riscossione dei proventi finanziari quando intervengono più intermediari

Con riferimento al primo quesito inerente l’individuazione del sostituto d’imposta nell’ipotesi in cui intervengano più intermediari nella riscossione dei proventi di natura finanziaria, laddove la normativa fiscale non individui uno specifico sostituto d’imposta, l’Agenzia parte dall’art. 22, co. 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF). Tale articolo stabilisce che “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento, dalla SGR, (omissis…), costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti”.

Il modulo operativo normalmente seguito dalla SGR, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, è quello:

  • dell’apertura presso una banca (o altro intermediario finanziario abilitato all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi) di un conto di deposito delle disponibilità liquide e di sub-deposito degli strumenti finanziari della propria clientela intestati alla stessa SGR depositante con l’indicazione che si tratta di beni di terzi (c.d. “conti omnibus”);
  • o di un apposito conto intestato alla SGR e sotto rubricato a nome dei singoli clienti.

In tal caso, gli obblighi di sostituzione d’imposta non possono che ricadere sulla SGR, in quanto intermediario più vicino al cliente, salvo nelle ipotesi in cui il prelievo alla fonte debba essere effettuato ex lege direttamente dall’emittente (ad esempio, nel caso di interessi di alcune obbligazioni e titoli similari non quotati, di dividendi di azioni non quotate, ecc.);

  • tuttavia, in alternativa capita spesso che il cliente apra direttamente a proprio nome un conto corrente e un deposito titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della SGR.

A tal fine, il cliente rilascia alla SGR una delega a movimentare i citati conti a seguito della stipula di un contratto di gestione di portafoglio. Pertanto, nel caso sopra prospettato l’investitore intrattiene rapporti sia con la banca (presso la quale è aperto il rapporto di deposito) sia con la SGR (con la quale è stipulato il contratto di gestione di portafoglio). L’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dipenderanno dal regime scelto dall’investitore, ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (disciplinanti, rispettivamente, il regime della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito).

In particolare, in caso di applicazione del regime della dichiarazione, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla banca depositaria degli strumenti finanziari. L’Agenzia ritiene infatti che, a prescindere dalla stipula del contratto di gestione di portafoglio con la SGR e dalla possibilità per la stessa di movimentare i conti aperti presso la banca sulla base del mandato gestorio, restino fermi in capo alla banca gli obblighi di amministrazione connessi al deposito titoli, ai sensi dell’articolo 1838 C.c. In particolare, la suddetta disposizione, al comma 1, prevede che la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione “deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per ilrimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale 5 provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante”. Pertanto, in forza del contratto di deposito, la banca è tenuta ad applicare le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria percepiti dall’investitore secondo le disposizioni fiscali vigenti e ad effettuare i conseguenti obblighi dichiarativi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, Modello 770 ordinario, rientrando i suddetti adempimenti tra gli obblighi connessi al deposito titoli.

Inoltre, la banca depositaria degli strumenti finanziari è tenuta ad effettuare anche le segnalazioni delle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento rilevanti ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche e integrazioni.

Qualora, invece, il cliente rilasci l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato ovvero del regime del risparmio gestito alla SGR con la quale è stipulato il contratto di gestione di portafoglio, l’Agenzia ritiene che gli obblighi di sostituzione d’imposta in capo alla banca depositaria riguardino, nel primo caso, tutti i redditi di capitale conseguiti dall’investitore e, nel secondo caso, solo quei redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte (e che non concorrono quindi, alla formazione del risultato maturato della gestione).

Il soggetto tenuto all’applicazione della sostitutiva

Con riferimento al secondo quesito, riguardante il soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73, tale disposizione stabilisce che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., è applicata, in luogo della ritenuta di cui all’articolo 27, co. 1, 3 e 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Secondo l’Agenzia, il soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui 7 all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73 e ad effettuare i conseguenti adempimenti dichiarativi nel modello 770 ordinario, è l’intermediario che integri congiuntamente le seguenti condizioni:

c) intermediario presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati;

d) intermediario che aderisce, direttamente o indirettamente (ossia per il tramite di un altro intermediario abilitato), al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.

Pertanto, nel caso in cui la SGR aderisca indirettamente (per il tramite di una banca) al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e la stessa SGR integri tutti i presupposti richiesti dalla normativa fiscale, per essere il soggetto obbligato all’applicazione dell’imposta sostitutiva, sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, è lui che presenta il Modello 770 ordinario. Infatti, la SGR è l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza dell’investitore finale e aderisce, indirettamente per il tramite della banca, al sistema di deposito accentrato. Ad analoga conclusione giunge anche la Risoluzione n. 69/E del 16 maggio 2001.

Versamenti eseguiti da altri soggetti

In conclusione, posto che, con riferimento alle fattispecie rappresentate, gli intermediari devono applicare le ritenute e le imposte sostitutive secondo le indicazioni sopra fornite, sono fatti salvi eventuali diversi comportamenti fino ad ora adottati dagli intermediari qualora i versamenti siano stati eseguiti correttamente seppure da un soggetto diverso, nel presupposto che ciò non abbia arrecato alcun pregiudizio ai danni dell’Erario.

(fonte Fiscal News)

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