Le perdite di esercizio in Italia ai tempi del Covid-19

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La pandemia da coronavirus ha portato una profonda crisi economica che sta mettendo in forte difficoltà la sopravvivenza di molte imprese. A sostegno di quest’ultime il legislatore ha previsto un trattamento speciale per le perdite conseguite nell’esercizio 2020.  Stando a ciò che è stabilito dal codice civile, sarebbero previste delle conseguenze specifiche. I casi includono perdite che facciano scendere il patrimonio netto al di sotto dei due terzi del capitale sociale o sotto al minimo legale. 

Le perdite di esercizio ai tempi del Covid-19

Per cause non direttamente imputabili alle realtà economiche, sono molte le imprese che nel 2020 sarebbero costrette alla messa liquidazione della società. L’articolo 6 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, come modificato ad opera della Legge n. 178/2020, ha previsto delle modifiche. Per tutte le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non verranno applicati gli articoli 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile. Inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale come previsto dagli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2425-duodecies del codice civile. 

L’intervento del legislatore 

L’intervento del legislatore stabilisce inoltre delle novità. Se con le perdite d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 il patrimonio sociale è sceso sotto i due terzi del capitale vi sarà tempo fino all’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2025 per riassorbire questa perdita. Ben cinque esercizi successivi dunque. Un termine che per chi ha promosso l’intervento potrà consentire a molte imprese di non dover interrompere in maniera drastica la propria attività. Nel caso in cui la perdita non dovesse essere riassorbita in 5 anni sarà invece necessario ridurre il capitale sociale in ragione delle perdite accertate. 

Se con le perdite in corso al 31 dicembre 2020 il patrimonio sociale dovesse essere inferiore dei due terzi del capitale sociale o al minimo previsto dalla legge la situazione cambia. L’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori potrà rinviare ogni decisione all’approvazione del bilancio al 31.12.2025. Nel mezzo tale perdita non implicherà dunque la necessità di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. 

La deroga a quanto previsto dal codice civile in tema di perdite si riferisca esclusivamente all’esercizio in corso il 31 dicembre 2020. Per quello del 2021 così come quello del 2019, attualmente, non ci sono stati degli interventi. Il ministero dello Sviluppo Economico, nella lettera circolare n. 26890/2021 , ha però segnalato che la sospensione si applicherebbe alle perdite emerse nel corso del 2020 indipendentemente dal periodo di produzione. Secondo tale interpretazione, fornita dal Consiglio Notarile di Milano e di Assonime, l’intervento potrebbe avere effetto anche sul 2019. 

Stando alla deroga del legislatore, le perdite destinatarie di questo intervento dovranno essere indicate distintamente nella nota integrativa. Andrà indicata la loro origine e la loro movimentazione e dovranno essere distinte nella contabilità da altre eventuali perdite.

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