Lavoro occasionale, niente Partita Iva per i professionisti iscritti all'albo

Non c’è bisogno dell’apertura della Partita Iva per i professionisti iscritti all’albo che svolgono un’attività lavorativa come dipendenti e svolgono anche un altro lavoro come prestazione occasionale. Lo dice uno studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Prestazione occasionale senza limiti tempo, durata e compenso

Dal punto di vista del codice civile, secondo lo studio del Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri prestazione occasionale, gli articoli 2222 individuano il contratto d’opera, ossia, il contratto che obbliga un soggetto, dietro pagamento di un corrispettivo, a svolgere un’opera o un servizio in modo autonomo dal committente è riconosciuto anche dagli articoli 2230 che regolano le prestazioni d’opera intellettuale. 

Ai sensi dell’articolo 61 comma 2 del Dl 27672003 cd. collaborazioni occasionali e della circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell’8 gennaio 2004, la prestazione occasionale nei confronti di un singolo committente non deve avere una durata superiore a 30 giorni in un anno solare, fatta eccezione per i casi in cui il compenso è maggiore di 5.000 euro, soglia che fa escludere dalla norma la prestazione occasionale configurandola come collaborazione coordinata e continuativa.

Lo stesso articolo poi, al comma 3, specifica che sono escluse dalla normativa del lavoro occasionale: le professioni intellettuali per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione all’Albo professionale di riferimento.

Di conseguenza i professionisti iscritti all’albo possono avvalersi di prestazioni occasionali superiori al limite di 5000 euro all’anno. A conferma di questo, sempre la circolare ministeriale, chiarisce che l’introduzione dei co.co.co occasionali o a progetto, non devono escludere il contratto d’opera stabilito dagli articoli 2222 del Codice Civile. 

Pertanto anche sulla base dell’articolo 1 comma 27 della legge 28 giugno 2012, per le professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione ad uno specifico ordine e albo, è possibile effettuare una o più prestazioni occasionali di qualunque importo e durata senza limiti di compensi.

Prestazioni professionali occasionali 2015 e contributi INPS:

Le prestazioni professionali occasionali dal punto di vista della normativa previdenziale INPS sono inquadrate come prestazioni soggette ai contributi obbligatori previsti per i contribuenti iscritti alla gestione separata INPS anche se il professionista è iscritto all’Albo professionale. L’obbligo e limiti sono previsti dall’articolo 44 comma 2 DL326/03 che prevede che i lavoratori autonomi occasionali e i venditori porta a porta siano iscritti alla gestione separata qualora i reddito annuo derivato dalle suddette attività superi i 5000 euro  l’anno. Il versamento dei contributi INPS segue le stesse modalità e termini per i cococo.

Per i professionisti iscritti ad un Albo professionale è possibile effettuare prestazioni occasionali senza limiti di importo e durata quando:

le prestazioni non sono abituali.

reddito superiore a € 5.000, soggetto alla contribuzione previdenziale gestione separata per la parte eccedente il limite.

La tassazione dei redditi professionali occasionali senza Partita IVA

Una volta appurato dal punto di vista del Codice Civile che la prestazione occasionale può essere utilizzata anche dai professionisti dipendenti iscritti all’albo, senza che per loro sia necessaria l’apertura della partita IVA, lo studio prosegue con l’analisi del quesito all’interno della normativa fiscale. 

Nello specifico, il modo corretto con cui inquadrare i redditi prodotti dalla prestazione occasionale in termini di tassazione, per farlo occorre fare una distinzione iniziale molto importante, ovvero, vedere se la prestazione in oggetto è stata svolta dal professionista non in via esclusiva e se possiede il requisito di abitualità o meno. 

Se l’attività è abituale, i redditi derivati dalla prestazione sono considerati al pari di redditi di lavoro autonomo e soggette al pagamento delle imposte dirette e le operazioni imponibili IVA. Ciò è dato dal fatto che tali redditi sono prodotti nell’esercizio di arti e professioni abituali anche se non esclusive, l’abitualità è infatti data dalla regolarità, ripetitività e sistemicità di pratiche e atti economici messi in atto per uno obiettivo.

Se l’attività è invece considerata secondaria e occasionale, cade il requisito dell’abitualità della prestazione e la tassazione del reddito è sotto altri redditi e le operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA.

Dal momento che l’iscrizione all’Albo dal punto di vista del Fisco può comunque presagire un’attività abituale, occorre verificare l’occasionalità della prestazione altrimenti i redditi prodotti saranno configurati come reddito professionale, reddito autonomo e quindi con obbligo di apertura della Partita IVA che non ha niente a che vedere con la durata e i limiti dei compensi.

(Fonte guida fisco.it)

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