Nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’aliquota IVA agevolata (10%) è applicabile anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in virtù della disciplina contenuta nell’art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999.
Il campo applicativo della norma riguarda, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 71/E/2000, i fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”.
Oggetto di agevolazione sono le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nonché l’’ipotesi in cui l’intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene.
In tale ultimo caso, l’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999. Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Premessa Ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. a) – e), L. 457/1978 e dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, come modificati dall’art. 17 del D.L. 133/2014, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente sono i seguenti:
Manutenzione ordinaria (lett. a)
Gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Manutenzione straordinaria (lett. b)
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino e non comportino modifiche delle destinazione d’uso. Negli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione della superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici
Restauro e risanamento conservativo (lett. c)
Interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio (art. 3, primo comma, lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia)
Ristrutturazione edilizia (lett. d):
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (art. 3, primo comma, lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia)
Ristrutturazione urbanistica (lett. e):
Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 3, primo comma, lett. f) del Testo Unico dell’Edilizia).
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica sono previste apposite disposizioni nella Tabella A, parte terza del D.P.R. 63371972 per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Aliquota IVA agevolata anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie
Per rendere applicabile l’aliquota IVA agevolata anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il Legislatore ha emanato provvedimento normativo ah hoc. Si tratta in particolare della disciplina contenuta nell’art. 7, co. 1 , lett. b), L. 488/1999.
Rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, che contempla tutte le tipologie di immobili, la normativa in esame prevede la concessione dell’aliquota IVA del 10 solo per le manutenzioni su “fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata”.
Gli interventi agevolabili
Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, l’agevolazione prevista dalla L. 488/1999 riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria come precedentemente definiti.
Le limitazioni per i beni di valore significativo
Come precedentemente accennato, l’aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell’agevolazione le cessioni di beni L’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione.
Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999.
Si tratta dei seguenti beni:
– ascensori e montacarichi;
– infissi interni ed esterni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagno;
– impianti di sicurezza.
Si ha un bene di valore significativo se il suo valore è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto.
Può affermarsi, per semplicità, che il “bene significativo” fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore l’agevolazione si applica entro il seguente limite: sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell’ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo
La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22 per cento.
Le modalità di Fatturazione
In fattura si dovrà indicare oltre al servizio formante l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (individuati con il Decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 22 per cento per la parte di valore residua.
In caso di corresponsione di acconti, il limite di valore entro cui applicare l’aliquota del 10 per cento ai suddetti beni, dovrà essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.
Il valore del bene significativo dovrà poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all’aliquota del 10 per cento sia quella da assoggettare all’aliquota ordinaria.ù
(fonte Fiscal News)