Nell’esercizio di attività imprenditoriali o di libera professione è possibile operare la detrazione dell’IVA al 100 per cento, in caso di utilizzo promiscuo, invece, la percentuale di detrazione è al 50 per cento, tranne nei casi in cui è possibile comprovare un utilizzo superiore.
La deducibilità dei costi di acquisto dei telefoni cellulari, e, dei costi di consumo sostenuti per la telefonia
fissa e mobile è pari all’ 80 per cento. I telefoni cellulari sono ormai entrati a pieno titolo tra i beni necessari per l’imprenditore, visti i vantaggi che la nuova tecnologia porta nello svolgimento
dell’attività aziendale.
L’imprenditore, ha, quindi, la necessità di stipulare un contratto ad uso “affari” con un gestore telefonico presente sul mercato, il quale, in coerenza con il principio di concorrenza, offre all’imprenditore una serie di opzioni contrattuali che più si correlano alle esigenze dell’impresa.
Il contratto ad uso “affari” viene stipulato spesso dall’imprenditore al fine di osservare quel principio di inerenza che è basilare per stabilire se un costo concorre alla determinazione del reddito d’impresa.
Tuttavia, in tema di acquisti di telefoni cellulari e con riguardo alle relative spese di gestione, la normativa civilistica si discosta da quella fiscale, per cui appare importante trattare gli aspetti civilistici, contabili e fiscali.
Da un’attenta lettura dell’articolo 2424 del codice civile, si può desumere che, i telefoni cellulari devono essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Vanno iscritti pertanto nell’area B) II, nella sottovoce 4) “altri beni” dello Stato Patrimoniale, salvaguardando il principio secondo il quale, per essere iscritto
tra le immobilizzazioni, il bene deve essere di proprietà dell’azienda.
L’utilizzo per più anni del telefonino comporta la ripartizione del costo in più esercizi. Ne consegue che, come previsto dall’articolo 2425 del codice civile, la quota di ammortamento interessa la voce B 10) del Conto Economico,
indifferentemente dal fatto che il costo superi o meno l’importo di 516,46 euro. Differente è invece, il caso degli acquisti in leasing dei telefoni cellulari, ovvero noleggio degli stessi. In questa ipotesi, nessun valore deve essere iscritto trale immobilizzazioni materiali dello Stato Patrimoniale, mentre i relativi canoni, interessano il conto economico e precisamente la voce B 8) “per godimento di beni di terzi”, presente tra i costi della produzione. Le spese di manutenzione e di impiego degli apparecchi cellulari vanno indicate, invece, tra i costi della produzione per servizi nella voce B 7) del conto economico. Va precisato che, il codice civile, non prevede una deducibilità parziale del costo dei telefonini, al contrario della normativa fiscale che, prevede una deduzione del costo nel limite dell’80 per cento. Al fine, quindi, di evitare una “fiscalizzazione del bilancio”, è bene osservare quanto disposto dall’articolo 2426 del codice civile in riferimento ai criteri di valutazione, laddove è prevista la ripartizione delcosto del bene secondo lavita utile, con effetto sul conto economico in base alla procedura dell’ammortamento.
L’articolo 102, comma 9, del TUIR, dispone che, chi esercita un’attività di
impresa in regime ordinario, può dedurre i costi per la telefonia fissa emobile nella misura dell’80 per cento.
Come precisato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 2007,
vanno dedotte anche all’80 per cento:
· i canoni di locazione finanziaria o di noleggio;
· le quote di ammortamento;
· le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.
Detta percentuale sale al 100 per cento per gli impianti telefonici dei veicoli
per il trasporto merci da parte di autotrasportatori limitatamente ad un solo
impianto per ciascun autoveicolo.
È da precisare che la deducibilità al 100 per cento, come chiarito nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 320/E del 2008, è ammessa per quei costi di telefonia che non sono “oggettivamente” (e inequivocabilmente) suscettibili di utilizzazione per finalità diverse da quelle esclusivamente
imprenditoriali. Il concetto è ribadito dalla norma di comportamento n. 175/2009 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, che esclude dalla limitazione della deducibilità quelle apparecchiature che non si possono, neanche potenzialmente, prestare ad utilizzi personali o extra-aziendali. Laverifica dell’insussistenza, anche potenziale, dell’utilizzo promiscuo va verificata anno per anno dal contribuente.
Sulla stessa scia della precedente interpretazione è la fattispecie prevista dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 162/E del 2009, avente ad oggetto il caso di una società che ha stipulato con un Comune un contratto afferente l’attività di sviluppo, di acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico, telematico e di comunicazione del Comune stesso. Per detto Ente la società ha sostenuto costi di commessa per la realizzazione della rete wireless e a banda larga, nonché costi, in nome
proprio ma per conto del Comune. Anche per questo caso l’Amministrazione Finanziaria ha optato per la deducibilità integrale dei costi. Infine, va ricordato che, la citata Risoluzione n. 104/E del 2007 ribadisce che tra i costi limitatamente deducibili vanno comprese le spese sostenute per l’acquisto di
modem, router ADSL, software specifici e altri beni indispensabili per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività di impresa. I costi relativi ai personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali.
Infine, con la Circolare n. 47/E/2008, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le ricariche telefoniche e le schede prepagate possono essere dedotte all’80 per cento se la spesa è inerente e tracciabile.
Con riguardo all’ammortamento, i coefficienti attualmente applicabili risultano essere quelli contenuti nel D.M. del 31 dicembre 1998. Non esistendo una categoria precisa, si ritiene che gli apparecchi cellulari possono essere ricompresi nel sottogruppo “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici”, con un coefficiente di ammortamento del 20 per cento. Sotto il profilo fiscale,l’articolo 102, comma 5 del TUIR, stabilisce che “se il costo unitario del bene ammortizzabile non è superiore a 516,46 euro, è consentita la deduzione integrale della relativa spesa di acquisizione nell’esercizio stesso in cui è sostenuta”. Nel caso in cui il costo unitario del bene sia superiore ad euro 516,46 deve essere ammortizzato in quote annuali secondo i coefficienti summenzionati, così che si potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto. Sul punto si osserva che, questa impostazione, spesso induce l’operatore contabile ad omettere l’iscrizione del costo del cellulare nel registro dei beni ammortizzabili ovvero, in mancanza, nel registro degli acquisti Iva. Tale impostazione non ècondivisibile per due motivi. Il primo inerisce al fatto che sui beni ammortizzabili va calcolata la quota delle spese di manutenzione e riparazione detraibile nel limite del 5 per cento, così come previsto dal comma 6, dell’articolo 102, del TUIR. Con riguardo ai cellulari il costo da prendere in considerazione per il plafond del 5 per cento è quello fiscale, e quindi, l’80 per cento. Il secondo motivo riguarda il calcolo della plusvalenza o minusvalenza che il bene può generare nel momento in cui viene ceduto. Pertanto è consigliabile trascrivere l’acquisto nei citati registri anche nell’ipotesi in cui l’importo non superi 516,46 euro.
Si vuole precisare che, la Legge di Stabilità 2016, Legge 208/2015, ai commi
91 e 92, dell’articolo 1, ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di effettuare il cosiddetto super ammortamento. Tale novità, consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d’acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l’80% del 140% del costo.
Fermo restando il requisito temporale (acquisto tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) e quello della novità, il super ammortamento è previsto per i beni strumentali indipendentemente dall’importo, il costo può essere sia maggiore o sia inferiore a 516,46 euro.
A titolo di esempio:
Costo di acquisto smartphone euro 1.100,00 Iva 22% pari ad euro 242,00. Perun totale di euro 1.342,00.
Secondo il principio di inerenza, utilizzando il bene in modo promiscuo si detrae il 50% dell’Iva ossia euro 121,00 (242,00*50%), la rimanente parte di Iva verrà capitalizzata. Il costo rilevante ai fini fiscali sarà pari ad euro 1.221,00 (1.100,00+121,00).
Con la maggiorazione del costo al 40% con il super ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali sarà pari ad euro 1.709,40 (1.221,00+40%).
La quota di ammortamento rilevante del 20% dovrebbe essere di euro 341,88 (1.709,40*20%), tuttavia, l’importo da detrarre fiscalmente è pari ad euro 273,50 (341,88 *80%).
La detraibilità dell’IVA per le spese di telefonia, varia in ragione dell’utilizzo del bene o del servizio acquistato nell’esercizio d’impresa, arte o professione. La percentuale di detrazione dell’Iva, generalmente, è pari al 100 per cento. In caso di utilizzo promiscuo, invece, la percentuale di detrazione è al 50 per cento, tranne nei casi in cui è possibile comprovare un utilizzo superiore. È opportuno ricordare che, l’Agenzia delle Entrate, concentra l’attività di controllo sui contribuenti che hanno computato una detrazione maggiore al 50 per cento. Ciò significa che il contribuente deve dimostrare e provare l’utilizzo aziendale o professionale nel momento in cui effettua una detrazione superiore al per 50 per cento.
Con riferimento al costo da ammortizzare è possibile utilizzare due metodi:
1. rispettando il criterio civilistico di redazione del bilancio d’esercizio, il costo su cui calcolare la quota di ammortamento è pari ad euro 400,00. In sede di dichiarazione dei redditi, occorre effettuare una variazione in aumento pari alla quota di ammortamento non deducibile. Si avrà quindi, nel nostro caso 400,00*20% = 80,00 (quota di ammortamento) * 80% = 64,00 (quota deducibile). La differenza di euro 16,00 (80,00-64,00) rappresenta una variazione in aumento.
2. utilizzando la procedura di ammortamento fiscale, il costo su cui applicare il coefficiente di ammortamento è pari ad euro 320,00 (400,00*80%). La quota di ammortamento è di euro 64,00
(320,00*20%), ma nessuna variazione deve essere eseguita nella dichiarazione dei redditi.
È consigliabile, tuttavia, seguire il primo metodo, in quanto l’articolo 2426 del codice civile, dispone che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto ed è tale costo che deve subire la procedura di ammortamento.
Da tenere presente che, l’esempio non considera la maggiorazione del 40 per cento. Come chiarisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2016, detta maggiorazione interessa le variazioni in diminuzione della dichiarazione dei redditi e non il Conto Economico. Per quanto riguarda le spese telefoniche, nonché le spese di manutenzione e riparazione, come già precisato in precedenza, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 47/E/2008, stabilendo che, tali spese, possono
essere dedotte nel limite dell’80 per cento.
In sede di redazione della dichiarazione si effettua una variazione in aumento pari al 20 per cento di 200 euro, vale a dire 40 euro, rappresentante la quota indeducibile delle spese telefoniche.
fonte: fiscal-focus