Dal 3 novembre prossimo scatta l’obbligo di comunicazione tempestiva alla Motorizzazione civile per i veicoli in comodato d’uso. L’obbligo riguarda i soggetti che abitualmente – e per un periodo superiore a trenta giorni – utilizzano veicoli che sono intestati a soggetti diversi dagli intestatari.
Tutti i dettagli della nuova normativa sono pubblicati sulla rivista “Fiscal Focus”. Di seguito l’articolo dettagliato.
La comunicazione delle auto in comodato
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcune precisazioni con un proprio documento – la circolare 15513/2014 – in merito ai contenuti dell’art.94, del comma 4-bis, D.Lgs. 285/1992 che dispone alcuni adempimenti stringenti, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione. In estrema sintesi, si tratta – come detto – di una norma che prevede l’obbligo di comunicazione tempestiva dei soggetti che abitualmente, e per un periodo superiore a trenta giorni, utilizzano veicoli intestati a soggetti diversi dagli intestatari.
La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche. Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore,
ha fissato al 3 novembre 2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a 705 euro, unitamente al ritiro della carta di circolazione.
Codice della strada
Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs n. 285/92.
In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che così dispone:
“ … gli atti … da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione … al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.
La norma
La norma in esame prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:
dell’intestatario della carta di circolazione;
della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Con riguardo all’operatività di tale adempimento, la disposizione demanda espressamente “ai casi” previsti dal Regolamento attuativo, ossia dall’art. 247-bis, D.P.R. n. 495/92, in vigore dal 7.12.2012. Tale norma è tuttavia rimasta in “stand-by” fino alla comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche, cui era subordinata l’operatività del citato art. 247-bis. Con la Circolare 10.7.2014, n. 15513 il MIT ha comunicato l’attuazione dell’obbligo in esame fornendo inoltre una serie di chiarimenti, di seguito illustrati.
La citata circolare chiarisce che i suddetti obblighi sono, in linea generale, a carico degli “aventi causa” (es. comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita delega scritta dell’avente causa (moduli A/1 e A/2), gli obblighi possono essere posti in essere anche dall’intestatario del veicolo.
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
La circolare evidenzia altresì che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l’UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, limitandosi a verificare la regolarità formale della documentazione presentata;
in caso di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso, viene emesso il tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato e viene apposta la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.
Soggetti obbligati
Con riguardo alla nozione di “avente causa”, il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al:
comodatario;
affidatario, in caso di custodia giudiziale;
locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
erede;
utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.
Soggetti esonerati
Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 ha ribadito che sono
esonerati dall’obbligo:
i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;
i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 tonnellate.
Veicoli aziendali
Per il comodato di veicoli aziendali viene prevista una particolare disciplina.
Nel caso in cui i veicoli in disponibilità di aziende o di enti (pubblici o privati) a titolo di:
proprietà;
acquisto con patto di riservato dominio;
usufrutto;
leasing o locazione senza conducente;
vengano concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda comodante, su delega del comodatario, presenta istanza redatta conformemente all’Allegato B/1 volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli (senza, quindi, indicazione del nominativo in carta di circolazione).
Inoltre:
all’istanza va allegata, oltre alla delega del comodatario, l’attestazione di versamento di 16 euro sul c.c.p. 4028 relativo all’imposta di bollo dovuta per l’istanza e di 9 euro sul c.c.p. n. 9001 per i diritti di motorizzazione;
nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è prevista la possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa, alla quale andrà allegato, oltre alla predetta documentazione, anche l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari e l’attestazione di versamento di 16 euro per l’imposta di bollo e di 9 euro per ciascun veicolo per i diritti di motorizzazione;
a fronte dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni.Tuttavia, non è necessario che la predetta attestazione sia tenuta a bordo del veicolo aziendale;
la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanziona mento in sede di controllo stradale;
la stessa disciplina si applica anche nel caso in cui i veicoli di proprietà delle case costruttrici vengano concessi dalle stesse in comodato, per periodi superiori a 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi. la disciplina relativa ai veicoli aziendali non fa, tuttavia, riferimento ai veicoli concessi in comodato agli amministratori; non è, quindi, chiaro quale sia la modalità di comunicazione applicabile in tal caso, trattandosi comunque di veicoli nella disponibilità dell’azienda.
Come sopra accennato l’operatività della nuova disposizione, a seguito della Circolare MIT 6.12.2012, n. 33691, è stata sospesa per motivi tecnici.
Ora lo stesso Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014.
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che: è comunque possibile comunicarli; l’eventuale omissione non è sanzionabile.
La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.
(fonte Fiscal Focus)