Iva sulle auto, ecco come funzionano le detrazioni

La Legge 244/2007 ha stabilito che l’Iva pagata per l’acquisto e/o l’importazione delle auto è detraibile. Le detrazioni sono nella misura forfettaria del 40% se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione oppure interamente se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad esempio, autonoleggio, autoscuola, concessionario, ecc.), per agenti e rappresentanti di commercio o se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

La Direzione regionale delle Lombardia in risposta ad un interpello ha negato recentemente l’integrale detrazione dell’Iva relativa a veicoli concessi in uso promiscuo all’amministratore.

L’art. 19-bis1, lettere c) e d), D.P.R. n. 633/1972, non presenta più la storica distinzione tra autovetture, autoveicoli e autocarri, e adotta il concetto unitario di “veicoli stradali a motore”. La detraibilità dell’IVA, quindi, diventa indipendente dalla classificazione del veicolo ai fini del Codice della strada. Si assiste, quindi, all’applicazione di una disciplina uniforme per tutti i mezzi di trasporto rientranti nella nozione di veicoli stradali, a prescindere dalla loro classificazione in base al Codice della strada.

Ai fini delle imposte sui redditi, invece, l’art. 164, comma 1, TUIR, prevede l’integrale deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazione, ecc.) soltanto per:

  • autovetture e autocaravan di cui all’art. 54, lett. a) e m), Codice della Strada;
  • ciclomotori e motocicli;

utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (nella quale non rientrano, ad esempio, tutte quelle attività eseguite in modo occasionale o accessorio); esempi tipici sono quelli del taxista e della scuola guida.

Diversamente, le spese relative ai veicoli sopra citati, il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, sono deducibili nella misura del 20%.

Dunque, mentre la disciplina relativa alla detraibilità dell’IVA non fa più riferimento alla classificazione dei veicoli in base al Codice della strada, ai fini delle imposte sui redditi tale classificazione rimane rilevante.

Un caso particolare è rappresentato dai veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo, cioè tanto per le finalità aziendali quanto per scopi privati, per i quali viene tassato il c.d. “fringe benefit” agli effetti reddituali.

Se in relazione all’uso privato del veicolo viene addebitato al dipendente un corrispettivo, vengono a realizzarsi i presupposti per fruire della detrazione integrale dell’Iva. In questa ipotesi, infatti, l’utilizzo del veicolo deve ritenersi per intero inerente con l’attività del datore di lavoro, in quanto in parte è utilizzato dall’assegnatario per gli scopi aziendali, mentre per l’altra parte (uso privato) forma oggetto di una prestazione di servizio imponibile resa dall’impresa al dipendente.

Su tale argomento è intervenuta recentemente la Direzione regionale delle Lombardia. In risposta a un interpello (prot. 904-472/14), la Dre della Lombardia ha negato alla società richiedente la detrazione integrale dell’Iva assolta per l’acquisto, gestione e manutenzione di un’auto aziendale concesso in uso promiscuo all’amministratore.

(fonte Fiscal News)

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