Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

Nuovo arresto di Cassazione sulla controversa materia dell’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. Il lavoro deve essere sistematico e prevalente

La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L’Ordinanza n. 22990 del 2 ottobre 2017, afferma in particolare che tale iscrizione è obbligatoria solo nel caso in cui il soggetto presti l’attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nel caso specifico l’amministratrice di una società commerciale, residente all’estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva i contributi alla gestione commercianti non versati.

Il ricorso era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come l’amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società di cui era socia, incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito, precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i requisiti descritti all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . Tale attività deve essere riscontrabile come rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito che ne deriva. Al contrario una attività sporadica o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni e priva di accertamenti concreti sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l’onere della prova dei requisiti di prevalenza dell’attività è a carico dell’Istituto previdenziale.

Il funzionamento della doppia gestione

Nell’ordinanza di Cassazione n. 18819 del 28.7.2017 la doppia iscrizione del socio di SRL alla gestione commercianti e separata viene legata alla presenza o meno di dipendenti.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18819 del 28.7.2017 introduce un nuovo elemento nel confermare l’ orientamento prevalente nella annosa questione della doppia iscrizione del socio di SRL alla Gestione Commercianti e Gestione Separata. Con una riflessione inedita la doppia iscrizione del contribuente viene legittimata dal fatto che l’attività commerciale venga svolta senza dipendenti o collaboratori.

Come noto il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione:

  • presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e
  • presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa.

Ai fini dell’affermazione dell’obbligo della doppia iscrizione è però necessario che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con una attivita operativa nell’ambito di attività oggetto dell’impresa e che la prestazione abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi. La verifica della sussistenza di tali requisiti è compito del giudice di merito.

Nel caso specifico i giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente contro le cartelle di pagamento INPS , ritenendo che l’abitualità e prevalenza dell’esercizio, fosse chiara ed incontestabile, avendo la stessa gestito da sola , senza collaboratori il proprio negozio di frutta e verdura, dagli acquisti alla vendita al dettaglio, come confermato anche dall’assoluta assenza di addetti, pui cui era pacifica l’assoggettabilità a doppia iscrizione in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa commerciale e di attività facente capo alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995. La contribuente contestava che l’istituto di previdenza su cui grava l’onere della prova di tale prevalenza, non avesse fornito che presunzioni senza il carattere di gravità e concordanza.

La Corte di Cassazione invece ha confermato l’operato dei giudici di merito , in quanto l’obbligo contributivo della ricorrente verso la Gestione Commercianti è stato verificato dal fatto che quest’ultima svolgeva compiti che esulavano da quelli propri dell’amministratore, essendo inerenti a tutte le attività di tipo esecutivo/operativo, confermate dal fatto dell’assenza di dipendenti. Da questo derivava, anche in via presuntiva, la

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