Entro il 30 giugno 2015 è possibile rimediare agli omessi/parziali versamenti IMU/TASI 2014 grazie al ravvedimento lungo.
Inoltre, entro il 30 giugno 2015, può essere ancora sanato con il ravvedimento operoso l’omesso o insufficiente versamento dell’IMU o della TASI per il 2014, in acconto o in saldo, scaduto lo scorso anno. Grazie al ravvedimento lungo, la sanzione ordinaria del 30% per omesso versamento, viene ridotta al 3,75%, se il versamento viene regolarizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (se prevista la dichiarazione periodica) o entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento lungo per l’IMU e la TASI, infatti, scade con il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» e non «entro un anno dall’omissione» del pagamento.
Per l’Ifel le dichiarazioni IMU e TASI non sarebbero periodiche, perché non vanno ripresentate se non cambiano gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta; quindi il ravvedimento lungo scadrebbe entro un anno dal mancato pagamento.
Tale tesi, però, è stata superata dall’Agenzia Entrate, che ha previsto che sia l’acconto che il saldo possano essere sanati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Vanno anche sommati gli interessi legali maturati dalla scadenza originaria alla data di pagamento. Nel calcolo degli interessi, è necessario effettuare un conteggio separato dei giorni del 2014 (cui si applica il tasso legale dell’1%) da quelli del 2015 (cui si applica il tasso dello 0,5%).
Codice tributo o periodo di riferimento errati
Anche qualora, in un modello F24, già presentato, siano stati indicato un codice tributo o un periodo di riferimento errati, è possibile rimediare. Si tratta di una violazione meramente formale non soggetta a sanzioni. È possibile, quindi, correggere l’errore presentando un’istanza di rettifica del modello redatta in carta libera, corredata della copia del modello F24 errato e contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell’errore.
Queste regole valgono anche se vengono effettuati errori nella compilazione dei righi del modello F24 per pagare i tributi locali, come l’Imu e la Tasi.
Possono essere corretti con l’istanza di rettifica:
– il codice tributo;
– il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile;
– l’anno di riferimento;
– il numero degli immobili;
– o il riferimento al saldo o all’acconto.
In tutti questi casi, però, dato che l’IMU e la TASI sono tributi comunali, la correzione dei codici tributo va richiesta al Comune interessato alla modifica.
Anche se è stata errata la ripartizione dell’IMU tra la quota di tributo spettante allo Stato e quella del Comune (fabbricati D), l’istanza va presentata solo al Comune e spetta all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni.
Se l’errore riguarda il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile, per rimediare è necessario presentare la comunicazione a entrambi i Comuni interessati.
Considerando che la Circolare n. 5/E/2002 prevedeva di informare l’Agenzia anche per le correzioni della sezione “IMU e altri tributi locali” degli F24, si consiglia di inviare l’istanza, spedita al Comune, anche all’Agenzia per conoscenza.
(fonte Fiscal News)