IMU 2015: Le ultime novità

Sta per arrivare anche quest’anno l’appuntamento del 16 giugno, giorno entro il quale i possessori di immobili sono chiamati al calcolo ed al versamento dell’acconto IMU per l’anno d’imposta 2015.

Rispetto al 2014 non ci sono novità in merito alle modalità di calcolo e di versamento dell’imposta mentre qualche novità è stata introdotta dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 per i terreni agricoli, ed in particolare per quelli che si trovano in Comuni definiti come montani o parzialmente montani e rientranti nell’elenco dei Comuni italiani stilato dall’Istat.

In merito alle aliquote da applicare, per il calcolo dell’acconto IMU 2015 occorre utilizzare quelle già fissate per l’anno 2014 dai Comuni di ubicazione degli immobili assoggettati ad IMU. Per il calcolo del saldo IMU 2015 occorre invece attendere se entro il 28/10/2015 i Comuni di ubicazione degli immobili emanino e pubblichino la delibera IMU sul sito del MEF. Se ciò non avviene, allora anche per il calcolo del saldo IMU 2015 occorrerà far riferimento alle aliquote già in vigore per il 2014.

Premessa

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto una nuova tassazione locale sugli immobili, la c.d. IUC (Imposta Unica Comunale), articolata in tre distinti tributi:

– IMU;

– TASI;

– TARI.

Si tratta di tre tributi destinati alle casse Comunali ed aventi presupposti impositivi diversi.

La TASI (Tassa sui servizi indivisibili) è diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali ad esempio l’illuminazione, la sicurezza stradale, la gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc.

La TARI (Tassa sui rifiuti) sostituisce la vecchia TARSU, TIA e TARES ed è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti e destinata, dunque, a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’IMU L’IMU (Imposta Municipale Unica) sostituisce la vecchia ICI (Imposta comunale sugli immobili), con qualche novità in merito ai moltiplicatori utilizzati per il calcolo della base imponibile ed ai soggetti obbligati al versamento ed ai soggetti esonerati.

Sono soggetti all’IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9 (abitazioni di lusso o di pregio), le seconde abitazioni (a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), le aree fabbricabili, i terreni agricoli e gli immobili ritenuti a essi strumentali.

Soggetti obbligati

Come per il 2014, sono tenuti al pagamento dell’IMU i soggetti che vantano diritti di proprietà o di reale di godimento sull’immobile. Pertanto, anche per il 2015 sono soggetti passivi dell’IMU: il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario;

il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso;

il locatario dibene in leasing e il concessionario di beni demaniali.

Il sig. Verde Giovanni, comproprietario al 50% con la moglie di un’area edificabile sita nel Comune di Cosenza, cede la sua quota parte in usufrutto al figlio Verde Antonio. In tal caso l’IMU sull’area edificabile sarà dovuta dalla moglie del sig. Verde Giovanni (in qualità di proprietaria nella misura del 50%) e dal figlio Verde Antonio (in qualità di usufruttuario nella misura del restante 50%). Nulla sarà, invece, dovuto dal sig. Verde Giovanni che resta nudo proprietario.

Soggetti esonerati

Anche per l’anno d’imposta 2015 restano esonerati dal versamento dell’IMU i proprietari o titolari di diritti reali di godimento su tali categorie di immobili:

– abitazioni principali non di lusso e quindi appartenenti alla categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze;

– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro delle Politiche per la famiglia e il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

– casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il sig. Rossi Mario è proprietario al 100% dell’abitazione in cui risiede con il proprio nucleo familiare. Tale abitazione principale rientra nella categoria catastale A2 e ad essa solo legate tre pertinenze di cui due di categoria catastale C/6 e una di categoria catastale C/2. In una circostanza di tale tipo, il sig. Rossi Mario sarà esonerato dal versamento dell’IMU per l’abitazione principale di categoria catastale A/2 e solo su due pertinenze: quella di categoria catastale C/2 ed una tra le due di categoria catastale C/6. La scelta su quale delle due applicare l’esonero è lasciata alla facoltà dello stesso sig. Rossi Mario (C.M. 3/Df/2012).

Esonero IMU abitazione assegnata all’ex coniuge

La disciplina IMU dispone l’esonero anche per la casa coniugale assegnata all’ex coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In particolare, l’art. 4 comma 12-quinquies, D.L. 16/2012 dispone che ai soli fini dell’IMU, l’assegnazione dell’abitazione coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio “si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

Tuttavia, il legislatore ha preso atto della posizione della Cassazione, che in più sentenze ha sancito che in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio non si configura in capo al coniuge assegnatario dell’abitazione del nucleo familiare un diritto reale di abitazione, ma un mero diritto di godimento.

Pertanto, con l’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, è stata disposta l’inapplicabilità dell’IMU “sulla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Dunque, ai fini IMU, la casa assegnata all’ex coniuge è considerata abitazione principale per il coniuge assegnatario e come tale è esonerata dall’IMU se appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze.

La detrazione per abitazione principale e pertinenze

Per l’abitazione principale e relative pertinenze, è confermato anche per il 2015, il diritto ad una detrazione nella misura di euro 200,00 da rapportare ai giorni ed alla percentuale di possesso. Il Comune, con apposita delibera, può decidere di aumentare tale detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

La stessa Legge di Stabilità 2014, ha invece eliminato l’ulteriore detrazione di euro 50,00 prevista per ciascun figlio inferiore ai 26 anni che dimora all’interno dell’abitazione principale.

I coniugi e lo sdoppiare delle residenze al fine di usufruire delle esenzioni ed agevolazioni IMU

Secondo la Circolare Ministeriale 3/Df/2012), i coniugi sono legittimati a sdoppiare la residenza qualora gli immobili siano ubicati in Comuni diversi. In questo modo essi hanno la possibilità di beneficiare delle agevolazioni e delle esenzioni IMU ciascuno per il proprio immobile di residenza (abitazione principale).

Viceversa, nell’ambito dello stesso Comune, l’abitazione principale dev’essere unica.

Marito e Moglie sono comproprietari di due immobili di cui uno situato a Cosenza e l’altro a Caserta. Entrambi hanno fissato la propria residenza nell’immobile di Cosenza e pertanto sarà questa l’abitazione principale oggetto di esonero IMU (sempre se appartenente a categoria catastale non di lusso o pregio), mentre l’immobile situato nel Comune di Caserta, sarà considerato seconda abitazione e quindi come tale assoggetto ad IMU.

Tuttavia, sulla base di quanto chiarito dalla C.M. 3/Df/2012, uno dei due coniugi potrebbe fissare la propria residenza a Caserta mentre l’altro lasciarla a Cosenza. In tal modo gli immobili diventerebbero entrambi abitazione principale (uno per il marito e l’altro per la moglie) ed entrambi esonerati dell’IMU.

Qualora, invece, i due immobili si trovassero entrambi a Cosenza, ciò non potrebbe avvenire, in quanto sarà solo uno dei due immobili da poter considerare come abitazione principale e cioè quello dichiarato come residenza del nucleo familiare. L’altro immobile sarà, invece, assoggettato ad IMU.

Quanto appena affermato è suscettibile di interpretazione, così come confermato anche dalla sentenza 746/66/15 della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, secondo cui la nozione di abitazione principale ai fini Ici richiede che il contribuente “e il suo nucleo familiare” dimorino abitualmente nell’unità immobiliare. La sentenza richiama la sentenza 14389/2010 della Cassazione, in cui si afferma che la nozione Ici di abitazione principale recepisce il concetto di residenza della famiglia, di cui all’articolo 144 del codice civile.

Dunque, ciò potrebbe avere delle ripercussioni anche ai fini IMU, in quanto sulla base di quanto sposto nella sentenza, secondo i giudici, la nozione di abitazione principale prevede la “coabitazione” del contribuente e del suo nucleo familiare.

Pertanto, riprendendo l’esempio di prima, il Comune di Cosenza e quello di Caserta, potrebbero contestare la scelta dei due coniugi che decidono di avere residenza in due immobili diversi situati in due comuni diversi, in quanto in un immobile risiede un solo coniuge e nell’altro immobile l’altro coniuge con figli eventuali.

IMU sui Terreni agricoli in Comuni montani

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2015, n. 70 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato stabilito che a decorrere dall’anno, 2015, l’IMU non si applica:

– ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;

– ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Al riguardo, dunque, per conoscere l’esonero o meno dal versamento dell’IMU 2015 occorre verificare se il Comune in cui è situato il terreno agricolo rientra tra quelli montani o parzialmente montani dell’elenco predisposto dall’ISTAT e consultabile al seguente link: http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Calcolo della Base imponibile

Le modalità di calcolo della base imponibile IMU restano le stesse del 2014. Per i fabbricati, occorre considerare la rendita catastale dell’immobile e rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per determinati coefficienti che variano a seconda della categoria catastale di appartenenza.

Base imponibile IMU sui terreni posseduti da coltivatori

Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75 e l’IMU

Il sig. Verdi Giovanni è un coltivatore diretto ed è proprietario al 100% del terreno su cui esercita l’attività. Il reddito dominicale di tale terreno è pari ad euro 650,00.

BASE IMPONIBILE IMU = (650,00 + 25%) x 75 = 60.937,50 – 6.000 = 54.937,50

Le aliquote IMU per il 2015

In merito alle aliquote, per il calcolo dell’acconto da versare entro il prossimo 16 giugno 2015, occorre considerare quelle deliberate dal Comune per l’anno 2014. Per il calcolo del saldo, invece, occorrerà utilizzare quelle deliberate per il 2015, qualora il Comune emani e pubblichi la relativa delibera IMU sul sito del MEF entro il 28 ottobre 2015. Qualora ciò non avvenga, allora anche per il calcolo del saldo (da versare entro il 16 dicembre) si dovranno considerare le aliquote deliberate per il 2014.

Il calcolo dell’IMU

Ottenuta la base imponibile ad essa occorre applicare le aliquote fissate dal Comune dii ubicazione dell’immobile.

Il sig. Verde Giovanni, comproprietario al 50% con la moglie di due fabbricati situati nel Comune di Cosenza e aventi i seguenti dati catastali:

– immobile n. 1: rendita catastale 450,00 e categoria A/2;

– immobile n. 2: rendita catastale 560,00 e categoria catastale A2.

L’immobile n. 1 rappresenta l’abitazione principale per i coniugi e quindi appartenendo alla categoria catastale A/2 è esonerato dall’IMU.

Precediamo, dunque al calcolo, dell’IMU dovuta per il 2015 sull’immobile n. 2.

BASE IMPONIBILE = (560,00 + 5%) x 160 = 94.080,00

Tale base imponibile è da rapportare ai giorni ed alla percentuale di possesso. Pertanto, supponendo che sia posseduto per tutto il 2015, la base imponibile per i comproprietari (Verdi Giovanni e la moglie) è pari al 50% ciascuno. Per semplicità calcoliamo l’IMU per uno solo dei due coniugi (per l’altro sarà la stessa cosa).

Si supponga che il Comune di Cosenza abbia deliberato per il 2014 un’aliquota IMU ordinaria nella misura del 9,6 per mille.

Dunque, calcoleremo l’acconto IMU 2015 che il sig. Verdi Giovanni dovrà versare applicando tale aliquota già fissata per il 2014:

IMU COMPLESSIVA = (94.080,00 X 50%) x 9,6 / 1.000 = 451,58

L’acconto IMU 2015 che Verdi Giovanni dovrà versare sarà pari al 50% di 451,58 e quindi 225,79.

L’acconto IMU 2015 che Verdi Giovanni dovrà versare sarà pari al 50% di 451,58 e quindi 225,79.

Se il Comune di Cosenza, entro il 28/10/2015 non emani e pubblichi sul sito del MEF le aliquote IMU per il 2015, il sig. Verdi Giovanni al momento del saldo IMU 2015 verserà il restante 50%.

Qualora, invece, il Comune di Cosenza, entro il 28/10/2015, emani e pubblichi sul sito del MEF le aliquote IMU per il 2015, il sig. Verdi Giovanni al momento del saldo IMU 2015 dovrà ricalcolare l’IMU tenendo conto della nuova aliquota 2015 e di quanto già versato a titolo di acconto.

Riprendendo l’esempio e supponendo che il Comune di Cosenza emani e pubblichi la delibera IMU entro il 28/10/2015 fissando un’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, in sede di calcolo del saldo IMU 2015, il sig. Verdi Giovanni dovrà procedere nel seguente modo:

IMU COMPLESSIVA 2015 = (94.080,00 X 50%) x 10,6 / 1.000 = 498,62.

Saldo IMU 2015 = 498,62 – Acconto IMU 2015 già versato = 498,62 – 225,79 = 272,83

Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore, la disciplina IMU prevede una riduzione dell’IMU dovuta nelle seguenti misure:

– 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500;

– 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;

– 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

Termini e modalità di versamento

Anche per il 2015, l’’IMU va versata con bollettino postale o modello F24 in cui riportare, alla “Sezione IMU ed altri tributi locali”, il codice del Comune di ubicazione dell’immobile, il numero di immobili, bisognerà barrare la casella “Acconto” o “Saldo” (a seconda di ciò che si sta versando), l’anno di riferimento (2015) e il codice tributo.

L’acconto va versato entro il prossimo 16 giugno ed il saldo entro il prossimo 16 dicembre.

(fonte Fiscal News)

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