L’emergenza sanitaria CoronaVirus sta modificando e plasmando ormai la quotidianità di moltissimi paesi in tutto il mondo.
In Italia abbiamo visto liberi professionisti modificare le loro abitudini, lavorando in Smartworking.
Abbiamo visto molte attività commerciali del food attivare la delivery.
In Italia abbia visto la solidarietà e l’ingegno di medici, ingegneri e professionisti per combattere insieme questa emergenza dilaniante.
Lo Stato Italiano da parte sua sta attivando decreti per elargire aiuti a tutti coloro che, nella difficoltà, hanno dovuto fare l’unica scelta eroica che tutti noi possiamo fare: Restare a Casa!
Dopo il Cura Italia ecco che arriva il secondo decreto economico che il Governo ha messo sul tavolo: il Decreto Liquidità.
IL DECRETO
Il Decreto Liquidità ha introdotto la possibilità per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza da Covid-19, di accedere ad un finanziamento di 25.000 € da parte delle Banche.
Il Decreto garantisce procedure semplificate per accedere al Fondo Centrale di Garanzia, con copertura del 100%, purchè sussistano determinati requisiti.
CARATTERISTICHE
1. I finanziamenti dovranno rispettare la quota massima del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque saranno erogati per un importo non superiore a 25.000 euro.
2. La volontà del Legislatore è che questo prestito di 25.000 euro vengano concessi senza valutazione del merito creditizio del richiedente, quindi automaticamente e gratuitamente
3. Il prestito di 25.000 euro dovrà avere la durata massima di sei anni (quindi all’interno di questo intervallo di tempo ogni azienda, in accordo con la banca, potrà trovare la durata più gradita).
4. E’ previsto un periodo di 24 mesi di preammortamento, periodo nel quale, cioè, verrà rimborsata solo la quota interessi, rinviando la quota capitale.
REQUISITI
1. L’attività deve avere sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani
2. Le attività beneficiarie non erano in difficoltà il 31/12/2019 ma hanno affrontato o si sono ritrovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia
3. Il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella richiesta, deve rispettare i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it)
4. Il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative
5. il soggetto beneficiario finale non è incorso in una delle fattispecie di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione