Fisco, niente più impronta per l'archivio informatico

Non c’è più l’obbligo di trasmettere l’impronta dell’archivio informatico per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari. E’ quanto chiarisce la risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2014 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare la Direzione Centrale Normativa vuole evidenziare che l’adempimento in oggetto è completamente abrogato, anche in relazione ai documenti fiscali conservati prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014.

Premessa

L’articolo 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2004, evidenziava che, coloro che provvedevano alla digitalizzazione documentale e alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, avevano l’obbligo di inviare l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

Con tale procedura si voleva dare data certa ai documenti e alle firme apposte, senza dover essere legati alla scadenza dei certificati di firma digitale.

Le nuove disposizioni

Nell’ultima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa) viene chiarito che per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 non rimane l’obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale. L’obbligatorietà della procedura, che mirava a “estendere la validità dei documenti informatici”, è stata superata dai Dpcm 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013, in base ai quali “tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore”.

La vigilanza delle Direzioni regionali

Ne discende che, il predetto obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 non è più necessario rispetto all’originaria finalità di estendere la validità dei documenti informatici, in virtù delle previsioni recate dai citati D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013.

L’Agenzia ricorda inoltre che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

(fonte Fiscal News)

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