Fatturazione elettronica, obbligo per le PA entro il 31 marzo

Dal 6 giugno 2014 è scattato l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le cessioni di beni, effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; dal prossimo 31 marzo 2015 l’obbligo verrà esteso a tutte le altre Amministrazioni Pubbliche (diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza) e per le Amministrazioni locali (come chiarito con Circolare n. 1/DF del 09.02.2015).

Il Legislatore garantisce, tuttavia, un trimestre di transizione (dal 01.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse. Le PA interessate dall’obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica. L’obbligo riguarda l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.

Premessa

Entro fine mese (31.03.2015) si realizzerà il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella digitale per tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione. Prima dello swicht-off definitivo, è necessario che tutti gli operatori, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della PA, abbiano le informazioni operative utili per rendere possibile il rispetto dell’obbligo di legge.

Dal 31 marzo 2015, come prevede il D.L. n. 90/2014, i fornitori non potranno più emettere su supporto cartaceo la fattura a un’Amministrazione. Va detto che già dal 06 giugno 2014 tali regole sono divenute operative per le Amministrazioni centrali e, a partire dal mese di aprile 2015, l’obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

In pratica:

– dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale censiti nell’elenco Istat;

– dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso tutte le altre Amministrazioni Pubbliche.

Il Legislatore garantisce, tuttavia, un trimestre di transizione (dal 01.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse. Le PA interessate dall’obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica. L’obbligo riguarda l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.

Il servizio gratuito della CCIAA

Il Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Unioncamere hanno messo a disposizione delle piccole e medie imprese iscritte, sul portale di Info Camere (https://fattura-pa.infocamere.it), gratuitamente, un servizio di emissione della fatturaPA per le prime 24 fatture elettroniche.

Il servizio consente alle imprese la creazione e la completa gestione di un limitato numero di fatture nell’arco dell’anno. Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale, semplicemente collegandosi al portale di servizio, senza dover scaricare alcun software o pagare un servizio esterno.

Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consentendo la compilazione del documento contabile, l’individuazione della PA destinataria, la firma digitale, l’invio e relativa conservazione a norma.

Chi fosse sprovvisto della CNS può ottenerla presso la Camera di commercio del proprio territorio, oppure rivolgendosi ad altri Enti o Amministrazioni Pubbliche (per la CNS) o ad operatori di mercato certificati (per i dispositivi di firma digitale).

La fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica permette di emettere e conservare le fatture nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 introdotta in Italia dal D.Lgs. di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal DM del 23 gennaio 2014.

La Finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico, in modo da poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal MEF e gestito da Sogei S.p.A. (come stabilito dal DM del 7 Marzo 2008) e permettere un’importante attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche anche per rendere più efficienti i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal DM del 3 aprile 2013 numero 55. Il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, in occasione di un incontro sul tema, ha dichiarato che auspica il decollo della fatturazione elettronica in breve tempo anche tra privati “che dovrebbe essere incentivata per consentire il controllo fiscale, la modernizzazione delle imprese e il risparmio in termini contabili”.

La fatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972. Si tratta dell’unica tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. La fatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

· il contenuto è rappresentato in un file xml (eXtensible Markup Language), secondo il formato della fatturaPA. Questo formato è l’unico accettato dal Sistema di Interscambio attraverso cui transitano tutte le fatture;

· l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale di chi emette la fattura;

· la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Ipa – Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Sulla base dei dati fiscali di destinazione presenti sulla stessa fattura il Sistema di interscambio verifica comunque l’esistenza o meno in Ipa di un unico ufficio, non centrale, destinato al ricevimento. In caso di riscontro positivo, il Sdi invia al mittente una notifica di scarto segnalando contemporaneamente l’ufficio competente.

In caso contrario, la fattura viene inoltrata all’ufficio centrale individuato dall’Amministrazione. Potrebbe accadere invece il caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall’Amministrazione, riscontra in Ipa anche l’assenza di un ufficio centrale. In questo caso occorre indicare in fattura il valore di default indicato nelle specifiche tecniche operative predisposte da Agid e Agenzia delle Entrate. Il Sdi, analogamente al caso precedente, verifica l’esistenza in Ipa di un unico ufficio destinatario respingendo eventualmente la fattura con notifica di scarto e indicando il codice ufficio da utilizzare.

In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una «Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito». La fattura in esso contenuta viene considerata in questo caso emessa. Può essere quindi recapitata all’Amministrazione dal fornitore trasmettendo l’attestato tramite un servizio di posta elettronica, altro canale telematico, ovvero mettendola a disposizione tramite portali telematici.

La verifica degli enti destinatari della fattura PA

Un punto di riferimento per comprendere se l’ente cui dobbiamo fatturare è o meno soggetto all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è rappresentato dall’elenco Istat aggiornato al 30 settembre 2014, che dal 2014 comprende anche il Gse (gestore servizi energetici), ma anche all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile al sito www.indicepa.gov.it.

In particolare il percorso da seguire è questo: si clicca sul seguente link:

http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e si effettua una ricerca dell’ente per codice fiscale o con altro metodo; si seleziona, una volta individuato, il simbolo dell’euro.

Nella maschera che si apre, si verifica la “data di avvio del servizio fattura PA”.

(fonte Fiscal News)

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