Sono già in vigore – dal primo ottobre scorso – importanti novità relative al pagamento dei modelli F24. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta attraverso la circolare di aggiornamento professionale di Fiscal Focus.
Il Decreto Irpef, D.L. n. 66/2014, ha introdotto novità importanti per i pagamenti dei modelli F24, che entreranno a regime dal 1° ottobre 2014. La prima conseguenza è che non si potrà più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con bancomat oppure con carta Postamat, F24 sopra i 1.000 euro o F24 con crediti a compensazione. Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 del D.L. 66/2014, infatti, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) esclusivamente da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero (debito completamente assorbito dal credito) per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline.
Con una recente Circolare (n. 27/E del 19.09.2014), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che potrà essere utilizzato il modello cartaceo anche nel caso di versamento delle rate di Unico già predisposte per la scadenza di giugno/luglio. Infatti, tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione, sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Inoltre, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione. Infine, i soggetti che hanno diritto a crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
Premessa
Dal 01.10.2014 entreranno in vigore le nuove regole per il pagamento dei tributi con il modello F24 e le novità interessano una platea tutt’altro che ristretta di contribuenti.
Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti, o dai comuni, le deleghe cartacee dell’acconto Tasi, per coloro che sono tenuti al versamento dell’acconto entro il prossimo 16 ottobre (sempre che ne ricorrano le condizioni).
Infatti, in generale non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta, per effettuare il pagamento dei modelli F24:
-superiori a 1.000 euro;
-o di quelli che vanno a zero, perché utilizzano crediti d’imposta in compensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo). Lo stabilisce l’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (c.d. “Decreto Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita Iva, l’obbligo dell’invio telematico, già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti Iva. Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato – a regime – mediante il modello F24 cartaceo solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni.
Grazie ad un recente intervento di prassi (Circolare n. 27/E del 19.09.2014), sono state previste una serie di deroghe alla regola generale; si tratta di una sorta di regime temporaneo che permette l’utilizzo del modello cartaceo in taluni specifici casi.
1. F24 precompilati dall’ente impositore
Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
2. Versamenti rateali in corso
Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
3. Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione
I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali:
l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva;
i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette;
il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo.
Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.
Le regole dal 01.10.2014
Per effetto dell’art. 11, comma 2, del c.d. DL 66/2014 (c.d. “Decreto Irpef), vi sono metodi di invio differenziati a seconda dell’importo del modello F24:
1. “F24 A ZERO” PER EFFETTO DELLE COMPENSAZIONI
Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.
Diventa, quindi, obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:
F24 on line, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
F24 web, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
F24 cumulativo, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
2. F24 CON UN SALDO FINALE POSITIVO, MA NEI QUALI SIANO STATE EFFETTUATE COMPENSAZIONI
Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
– dall’Agenzia delle Entrate;
– oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
3. F24 CON SALDO FINALE DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000, SENZA COMPENSAZIONI
Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
– dall’Agenzia delle Entrate;
– oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Sostanzialmente, il modello F24, che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00, oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative):
i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.
4. F24 CARTACEO
Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia, solo se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Inoltre, potrà essere utilizzato da soggetti che hanno diritto a crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione e da contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
Fino al 31.12.2014 i privati che devono versare le residue rate delle imposte a saldo e in acconto.
Le scelte del contribuente
Le persone fisiche, che non vogliono sostenere ulteriori oneri per delegare a terzi intermediari (commercialista, consulente del lavoro, ecc.), il pagamento dei propri F24, dovranno entro il 1° ottobre 2014:
-aprire un conto corrente e richiedere alla banca o alla posta il servizio di home o remote banking;
-o addirittura identificarsi a Fisconline, il servizio internet delle Entrate che consente di compilare e spedire gli F24 telematici (F24 web, F24 online).
Questo è l’unico modo per pagare deleghe con saldo superiore a 1.000 euro
o F24 che presentano un credito d’imposta in compensazione, anche parziale.
In alternativa al pagamento effettuato direttamente, il contribuente potrà affidarsi a un intermediario abilitato Entratel, che tramite l’applicativo dell’F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line, addebitandoli sul proprio conto corrente. In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.
(Fiscal Focus)