Errori contabili: raddoppio dei termini

Pur in presenza della segnalazione di uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, il contribuente non può utilizzare la procedura di correzione degli errori in bilancio di cui alla Circolare n. 31/E del 2013 con riferimento al periodo d’imposta 2008, in quanto gli effetti del raddoppio dei termini operano esclusivamente a favore dell’Amministrazione Finanziaria.

È questo quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 57/E dell’8 giugno 2015.

La correzione degli errori

Come noto, con la Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi in cui si proceda ad una correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e/o positivi nel corretto esercizio di competenza.

Correzione di errori nell’imputazione, per competenza, degli elementi di costo e di ricavo.

L’annualità non è più emendabile.

In questi casi è necessario riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione.

Dovranno essere poi riliquidate le annualità successive fino all’annualità emendabile.

Per tale ultima annualità, il contribuente presenta apposita dichiarazione integrativa agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, in cui devono confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni dallo stesso autonomamente effettuate.

Nell’esercizio in cui si individua l’errore deve essere imputato al conto economico un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso. La variazione dovrà essere accolta tra i proventi e oneri straordinari di cui alla voce E20 e E21 del conto economico.

TERMINE: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in cui andava collocato il componente di reddito.

Il 31 dicembre 2015 scade quindi il termine per la correzione degli errori relativi all’esercizio 2010.

Con riferimento alla disciplina fiscale in tema di correzione degli errori, è inoltre importante ricordare un altro principio: quello della previa imputazione a conto economico.

Infatti, è sempre necessario provvedere alla corretta rilevazione in bilancio dell’errore al fine di poter poi attribuire allo stesso rilevanza fiscale.

CORREZIONE DEGLI ERRORI

Nell’esercizio in cui si individua l’errore deve essere imputato al conto economico un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso. La variazione dovrà essere accolta tra i proventi e oneri straordinari di cui alla voce E20 e E21 del conto economico.

PRINCIPIO DELLA PREVIA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO

Solo dopo aver rilevato in bilancio l’errore, lo stesso potrà avere rilevanza fiscale.

Quali sono gli errori emendabili?

– Il contribuente non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato, al conto economico o nello stato patrimoniale, un componente negativo per dare evidenza all’errore.

– Il contribuente non ha imputato il componente positivo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato, al conto economico o nello stato patrimoniale, un componente positivo per dare evidenza all’errore.

Si parla solo di ERRORI DI COMPENTENZA ma non si comprende perché la procedura non possa essere estesa anche ad altre fattispecie (es. errori di competenza non solo fiscali o altri errori che non riguardano la competenza).

Come è facile comprendere dallo schema appena richiamato, con riferimento alla disciplina appena esposta, l’aspetto controverso riguarda la tipologia di errori emendabili.

Non è infatti chiaro se il contribuente possa seguire la procedura di cui alla Circolare 31/E solo nel caso in cui vi siano errori nella competenza, o anche quando si riscontrino:

– errori di competenza solo fiscali e non contabili;

– altri errori che non attengono ad aspetti connessi alla competenza.

Questo aspetto problematico è stato altresì analizzato da Assonime nella Circolare n. 20/2014, la quale richiama l’esempio della disciplina delle perdite su crediti: nel caso in cui le svalutazioni siano state correttamente operate in bilancio, ma, successivamente, vi siano stati errori nella corretta imputazione della perdita, si potrà ricorrere alla procedura appena esposta?

Allo stesso modo, si potrebbe pensare all’errata determinazione del ROL di cui all’art. 96 del D.P.R. 917/1986 che abbia inciso sulla deducibilità degli interessi, come anche ad una non corretta determinazione dei valori del compendio aziendale nelle operazioni di aggregazione.

Entrambe le situazioni prospettate dovrebbero essere ricomprese nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.

Pur tuttavia, è necessario ricordare come l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 31/E, faccia esclusivo riferimento al trattamento fiscale da applicare, nell’ipotesi in cui:

– il contribuente non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza;

– oppure, alternativamente, che non ha imputato il componente positivo nel corretto esercizio di competenza.

Non si comprende però per quale motivo debba essere segnata una così netta distinzione tra errori contabili ed errori diversi. Assonime, nella Circolare 20/2014 richiama pertanto la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei competenti organi.

Correzione degli errori e raddoppio dei termini

Come è stato già chiarito, la possibilità per il contribuente di correggere gli errori con la procedura descritta dalla Circolare 31/2013 deve intendersi limitata ai soli periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione.

In particolare, il riferimento è al termine contenuto all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui si afferma, al primo comma, che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.

Con la Risoluzione n. 57/E dell’8 giugno 2015 viene chiarito che la correzione degli errori può essere consentita nei termini ordinari in cui le annualità sono “aperte”, mentre non può assumere rilievo il maggior termine di cui al comma 3 dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, disposto esclusivamente a favore dell’Amministrazione relativamente a fattispecie “patologiche” per le quali sussiste obbligo di denuncia penale.

Come sottolinea infatti la Risoluzione n. 57, la finalità della disciplina del raddoppio dei termini è, tra l’altro, quella di garantire all’Amministrazione Finanziaria l’utilizzabilità di elementi istruttori eventualmente emersi nel corso delle indagini condotte dall’Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto ordinariamente per l’accertamento.

Gli stessi termini non sono invece posti a favore del contribuente per eventuali correzioni.

(fonte Fiscal News)

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