Equitalia: la rateazione di singole cartelle

Analizzando i moduli previsti per le dilazioni di pagamento Equitalia emerge chiaramente che la rateazione dei debiti nei confronti dell’Agente della riscossione può riguardare anche una sola cartella di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps.
Il contribuente, pertanto, mentre in passato era costretto a chiedere la rateazione per l’intero debito nei confronti di Equitalia, oggi può optare per la dilazione di specifiche cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps, lasciando invece fuori dal piano altre poste debitorie.

Premessa

Analizzando attentamente i moduli previsti per le dilazioni di pagamento Equitalia, emerge chiaramente che la rateazione dei debiti nei confronti dell’Agente della riscossione può riguardare anche una sola cartella di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps.
In una piccola nota presente sul modello previsto per i debiti fino a 50.000 euro è infatti possibile leggere: “si rammenta che per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l’agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”.

L’espressione “non inclusi nella richiesta di rateazione” lascia quindi dedurre che il contribuente può, in ogni caso, chiedere la dilazione per specifiche cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps, lasciando invece fuori dal piano altre poste debitorie.

I vantaggi e gli svantaggi

Quanto appena esposto rappresenta, in realtà, un’importante novità, in quanto, in passato, i contribuenti che volevano beneficiare di una dilazione di pagamento erano in ogni caso costretti a chiedere la rateazione dell’intero debito, non
potendo selezionare specifiche poste debitorie.

PRIMA

Era necessario chiedere la rateazione dell’intero debito nei confronti di Equitalia.

DOPO

È possibile chiedere la rateazione di una singola cartella di pagamento, oppure di un singolo avviso di accertamento esecutivo o di una singola nota di debito Inps.

Ciò significa, dunque, che se un contribuente presenta un debito di importo superiore a 50.000 euro (e sarebbe quindi costretto alla presentazione della specifica documentazione), potrebbe comunque ottenere la rateazione senza essere soggetto a specifici vincoli, limitandosi a presentare richiesta su alcune soltanto delle cartelle di pagamento.

Debito di importo inferiore a 50.000 euro

È possibile richiedere la rateazione con una domanda semplice, senza aggiungere alcuna documentazione, direttamente dal sito Equitalia (numero massimo di rate 72).

Debito di importo superiore a 50.000 euro

È necessario allegare alla domanda specifici documenti che attestino lo stato di difficoltà economica, ovvero:
– la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) se a chiedere la rateazione è una
persona fisica;
– la comunicazione del valore dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, nonché copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, nel
caso in cui il debitore sia una società.

Ecco quindi che, nel caso in cui il contribuente:
– abbia maturato un debito di importo superiore a 50.000 euro;
– ma non voglia presentare i documenti richiesti (in quanto dagli stessi emerge una situazione che non consente di poter beneficiare della rateazione);
la strada da percorrere è sicuramente quella della rateazione “parziale”, ovvero limitata a singole cartelle di pagamento.

ESEMPIO: La mia società ha un debito nei confronti di Equitalia di euro 70.000. Abbiamo ricevuto una cartella di pagamento di euro 20.000 che vogliamo rateizzare. Il residuo debito, invece, intendiamo saldarlo successivamente.

Nella richiesta di rateazione dovrò comunicare il valore dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa? NO!

Dovrà essere seguita la procedura ordinariamente prevista per i debiti di importo inferiore ad euro 50.000 (in quanto la specifica cartella ammonta ad euro 20.000). Sarà quindi sufficiente collegarsi al sito internet Equitalia, e trasmettere la richiesta senza dover allegare alcunché (ma solo indicando i propri dati anagrafici e gli estremi dell’atto).

I vantaggi della rateazione Equitalia

Il contribuente può chiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare liberamente a gare e appalti.

Finché si è in regola con i pagamenti, Equitalia non può attivare nei confronti del contribuente nessuna procedura cautelare o esecutiva (es. fermo o ipoteca).

Nel caso in cui la rateizzazione non riguardi la totalità delle poste debitorie, questi benefici non possono essere concessi.

Il contribuente, quindi, non è automaticamente considerato in regola con il Fisco, e, soprattutto, non sarebbe al riparo da eventuali azioni esecutive e cautelari.

La possibilità offerta ai contribuenti decaduti

Nell’ambito delle procedure di riscossione merita di essere altresì ricordato che i contribuenti decaduti dalla rateazione prima del 31 dicembre 2014, potranno richiedere un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio.
Si richiamano, brevemente, i principali aspetti da tenere a mente in merito a questa seconda possibilità offerta ai contribuenti decaduti.

Il nuovo piano di rateazione: le principali caratteristiche Nuovo piano di rateazione (massimo 72 rate, no rateazione decennale 120 rate).

Nuovo piano di rateazione non prorogabile in caso di difficoltà economiche.

Decadenza dal nuovo piano di rateazione con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive (non 8 come i piani di rateazione ordinari).

(Fonte Fiscal News)

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