Enti del Terzo Settore: qualifiche, obblighi e divieti

Il Terzo settore in Italia è una leva molto importante del nostro Paese.

La Riforma del Terzo Settore (2017-2018) è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l’intero funzionamento del no profit nel nostro Paese. 

Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo. Quando parliamo di Terzo Settore e di no profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva. 

Che cosa sono gli enti del Terzo settore?

Si tratta di una qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili). Tutto ciò reso possibile mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Si tratta di enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Come Funziona?

La qualifica di Ets è facoltativa, ma è requisito fondamentale per entrare nel nuovo sistema del “terzo settore” che consente di accedere a una serie di agevolazioni fiscali (con alcune differenze per le imprese sociali) e prevede anche il rispetto di nuove regole di controllo e di funzionamento.

Per diventare Ets è necessario iscriversi al registro nazionale del terzo settore, avendone i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto al codice del terzo settore. In caso di estinzione o scioglimento, gli Ets sono obbligati a devolvere il patrimonio. Possono anche costituire un patrimonio per uno specifico affare.

Quali enti possono essere ETS?

Il decreto legislativo n°117/2017 precisa anche gli enti che sono considerati in questa categoria:

  • organizzazione di volontariato (Odv)
  • associazione di promozione sociale (Aps)
  • ente filantropico (sia fondazioni che associazioni)
  • impresa sociale (inclusa la cooperativa sociale)
  • rete associativa
  • società di mutuo soccorso
  • associazione (riconosciuta o meno)
  • fondazione (esclusa quella di origine bancaria)
  • altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In questo senso è importante notare che la categoria giuridica dell’Ets rappresenta una “porta aperta” della normativa a tutte le nuove modalità organizzative che dovessero sorgere nella pratica.
Obblighi e Divieti

Sicuramente come primo obbligo vi è quello di iscrizione al registro unico nazionale, previo adeguamento dello statuto al codice del terzo settore.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente del terzo settore o l’acronimo Ets e deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione Ets può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni Odv, Aps, impresa sociale o ente filantropico.

E’ vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato.

È vietato l’uso dell’indicazione ente del terzo settore o dell’acronimo Ets da parte di soggetti diversi dagli enti del terzo settore. L’utilizzo illegittimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

Gli Ets sono obbligati a tenere i libri sociali e il bilancio d’esercizio o rendiconto (a seconda del tipo di ente). L’obbligo di bilancio sociale è riservato agli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro. 

Gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

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