Con il D.Lgs. 42/2015, si prevede l’inserimento di un nuovo comma 6-ter, nell’art. 22, Decreto IVA, in base al quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. In base a tale disposizione, i soggetti passivi italiani che erogano servizi di e-commerce a privati italiani, indipendentemente dall’adesione al MOSS, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione.
Per i soggetti passivi IVA che aderiscono al MOSS in Italia ed erogano prestazioni di e-commerce a privati UE, si tratta in sostanza di un’operazione extra territoriale. Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione, è opportuno verificare se in base alle regole generali IVA sia necessario emettere fattura. In particolare: in caso di cliente privato comunitario:ð l’articolo 21, co. 6bis, lett. a), D.P.R. 633/1972, stabilisce che la fattura va emessa per le® operazioni extraterritoriali effettuate (solo) nei confronti di altri soggetti passivi che sono debitori dell’imposta in un altro Paese Ue. Dal lato Italiano non sarà dunque necessaria l’emissione della fattura. Inoltre, trattandosi di un’operazione territorialmente rilevante in un altro paese UE, bisogna verificare in tale Stato se sussistono obblighi di fatturazione, nonché l’aliquota Iva da applicare. Sono inoltre esentate dalla fatturazione, le prestazioni di servizi elettronici resi da soggetti passivi comunitari o extra comunitari a privati consumatori italiani.
Premessa
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2015 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015, dal 03.05.2015 è efficace l’esonero degli obblighi di fatturazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato. A tal proposito è bene sottolineare che, a partire dal 1° Gennaio 2015, le prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto rese da un soggetto passivo UE a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.
In dettaglio, le prestazione rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito. Per evitare ai prestatori dei suddetti servizi di doversi identificare nei vari paesi UE in cui sono residenti i propri clienti ed espletare in tali paesi i relativi obblighi IVA, sono stati introdotte due importazioni semplificazioni:
– l’istituzione del MOSS (“Mini One Stop Shop”) che consente di dichiarare in un unico Stato membro le prestazioni rese nei confronti dei consumatori finali residenti nei territori dell’Unione europea e di procedere al versamento dell’imposta applicata in ciascuno degli stessi, previa presentazione di una dichiarazione;
– l’esonero degli obblighi di fatturazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, dai:
– soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale MOSS;
– nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale MOSS.
Le prestazioni rese da soggetti passivi italiani a privati consumatori italiani Con il D.Lgs. 42/2015, si prevede l’inserimento di un nuovo comma 6-ter, nell’art. 22, Decreto IVA, in base al quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. In base a tale disposizione, i soggetti passivi italiani che erogano servizi di ecommerce a privati italiani, indipendentemente dall’adesione al MOSS, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione.
Le prestazioni rese da soggetti passivi italiani a privati consumatori comunitari Analizziamo ora le modalità di fatturazione delle prestazioni di servizi elettronici resi da soggetti passivi italiani a privati consumatori UE o extra UE. In tale caso, è opportuno distinguere tra:
– i soggetti passivi italiani che aderiscono al MOSS;
– i soggetti passivi italiani che NON aderiscono al MOSS.
SOGGETTI PASSIVI ITALIANI CHE ADERISCONO AL MOSS
Abbiamo già detto che l’istituzione del MOSS (“Mini One Stop Shop”) consente di dichiarare in un unico Stato membro le prestazioni rese nei confronti dei consumatori finali residenti nei territori dell’Unione europea e di procedere al versamento dell’imposta applicata in ciascuno degli stessi, previa presentazione di una dichiarazione. Si tratta ora di stabilire come rispettare correttamente gli obblighi di fatturazione.
Per trattare la questione da un punto di vista prettamente operativo, ipotizziamo che Afa SRl eroghi servizi elettronici a un privato consumatore tedesco. In tale caso, bisogna correttamente individuare se e come fatturare le operazioni.
In base alle nuove regole, la prestazione in esame si considera rilevante nel paese ove è stabilito il consumatore. Nel caso di specie in Germania. Si ribadisce infatti che dal 2015 le prestazioni di servizi elettronici a privati consumatori comunitari rilevano nel Paese del committente.
Si tratta in sostanza di un ‘operazione extra territoriale. Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione, è opportuno verificare se in base alle regoli generali IVA sia necessario emettere fattura. In particolare: in caso di cliente privato comunitario:l’articolo 21, co. 6bis, lett. a), D.P.R. 633/1972, stabilisce che la fattura va emessa per le operazioni extraterritoriali effettuate (solo) nei confronti di altri soggetti passivi che sono debitori dell’imposta in un altro Paese Ue. Dal lato Italiano non sarà dunque necessaria l’emissione della fattura; in caso di cliente extra-Ue:ð la lettera b) dello stesso comma 6 bis prevede l’obbligo di fatturazione per le operazioni rilevanti fuori Ue senza distinzioni tra privati e soggetti passivi.
L’analisi tuttavia non può fermarsi a tale stadio. Infatti, trattandosi di un’operazione territorialmente rilevante in un altro paese UE (nel nostro caso in Germania), bisogna verificare se in tale Stato sussistono obblighi di fatturazione, nonché l’aliquota Iva da applicare.
Le regole in materia di fatturazione vigenti nei diversi Paesi membri sono rinvenibili sul sito ufficiale della Ue.
SOGGETTO PASSIVO ITALIANO CHE NON ADERISCE AL MOSS
Per le prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici rese da un soggetto passivo Italiano NON iscritto al MOSS a un privato UE: o vale quanto detto in precedenza per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni e le modalità di fatturazione; o rispetto a quanto detto in precedenza, tuttavia, si dovrà procedere a identificarsi direttamente o alla nomina di un rappresentate fiscale nel paese UE ove è stabilito il proprio cliente e assolvere in quel paese gli obblighi di versamento dell’IVA e di presentazione (eventuale) della dichiarazione.
Le prestazioni rese da soggetti passivi comunitari a privati consumatori italiani L’altro caso oggetto di analisi riguarda le prestazioni di servizi elettronici resi da soggetti passivi comunitari o extra comunitari a privati consumatori italiani. In tale casi si tratta di un’operazione territorialmente rilevante in Italia. In sostanza, l’operatore comunitario dovrà verificare se sussistono in Italia obblighi di fatturazione. Il nuovo articolo 74-septies, come riscritto dal D.Lgs. 42/2015, prevede l’esonero degli obblighi di fatturazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, dai:
– soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea cheð hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale MOSS;
– nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membroð dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale MOSS.
In sostanza, per evitare di vanificare gli effetti semplificatori del MOSS, il Legislatore Italiano ha previsto la dispensa dagli obblighi di fatturazione per i soggetti passivi UE e extra UE che erogano servizi di e-commerce a privati consumatori italiani.
Caso 1
ALFA srl eroga servizi di e-commerce a privati consumatori italiani e non aderisce al MOSS. Deve emettere fattura per tali servizi. È necessario inoltre emettere ricevuta fiscale o scontrino? Informat srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info I soggetti passivi italiani che erogano servizi di e-commerce a privati italiani, indipendentemente dall’adesione al MOSS, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione, tranne nel caso in cui la fattura sia esplicitamente richiesta dal cliente. Inoltre, l’articolo 7 del D.Lgs. n. 42/15 prevede che, con apposito decreto, l’esonero sia esteso anche alla certificazione dei corrispettivi. A oggi tale decreto non ha ancora visto la luce. Pertanto, per queste operazioni vige l’esonero dall’emissione della fattura, ma non dalla certificazione dei corrispettivi.
Caso 2
Una società belga, che aderisce nel suo Stato al MOSS, eroga servizi di ecommerce a privati consumatori italiani. In tal caso, vanno fatturati tali servizi secondo la normativa italiana? La risposta è negativa. Il Legislatore Italiano ha previsto la dispensa dagli obblighi di fatturazione per i soggetti passivi UE e extra UE che erogano servizi di e-commerce a privati consumatori italiani, che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale MOSS.
Caso 3
Una società, soggetto passivo, con sede della propria attività in Gran Bretagna, non ha aderito al Moss. La società effettua servizi elettronici anche nei confronti di soggetti privati domiciliati in Italia. Nel caso di specie, si tratta di un’operazione territorialmente rilevante in Italia. La società inglese dovrà pertanto procedere all’identificazione diretta o alla nomina di un rappresentate fiscale, al fine di assolvere in Italia gli obblighi di versamento dell’IVA e gli ulteriori obblighi dichiarativi. Per la posizione Iva assunta in Italia dall’operatore non residente, vale l’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’articolo 22, D.P.R. n. 633/72. Trattandosi di soggetto non stabilito in Italia, ma qui identificato ai fini Iva, invece, occorre attendere l’entrata in vigore del decreto sull’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per affermare che non è necessario nemmeno lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Caso 4
Una società francese con stabile organizzazione in Italia eroga servizi di ecommerce a privati consumatori italiani. In tal caso, vanno fatturati tali servizi. Se sì, chi deve procedere alla fatturazione: la società francese o la stabile organizzazione italiana? Informat srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Se il prestatore ha una stabile organizzazione in Italia i servizi elettronici si considerano ad essa “attratti”, uscendo quindi dal Moss. Tuttavia, in forza dell’articolo 22 del D.P.R. 633/72, la stabile organizzazione non deve emettere fattura, ma scontrino o ricevuta fiscale (fino all’entrata in vigore del decreto che stabilirà anche l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi).
Caso 5
Una società Svizzera, identificata in Italia e che ha aderito al Moss in Italia, eroga servizi di e-commerce a privati consumatori italiani. In tal caso, vanno fatturati tali servizi? Il nuovo articolo 74-septies, come riscritto dal D.Lgs. 42/2015, prevede l’esonero degli obblighi di fatturazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, dai: soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea cheð hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale MOSS. Di conseguenza, nel caso di specie non sussistono obblighi di fatturazione.