Dichiarazioni d’intento, ecco la nuova disciplina

Per le dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all’11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere dopo l’11 febbraio 2015 si applica la nuova disciplina. In tale caso, l’esportatore abituale dovrà effettuare (se non ha già provveduto) l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate con il nuovo modello a partire dal 12 febbraio. Il fornitore dovrà effettuare i relativi controlli ricevuta la documentazione da parte dell’esportatore abituale.

In sostanza, per le operazioni che verranno effettuate a partire dal 12 febbraio, il fornitore non potrà emettere fattura non imponibile se non riceverà dall’esportatore abituale la ricevuta d’invio del nuovo modello DI trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate assieme alle lettere d’intento, compilate nel nuovo modello.

Premessa

L’articolo 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha modificato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983. L’Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana1 (per le importazioni), la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.

Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore/prestatore potrà emettere fattura senza l’addebito di IVA, con la dicitura «operazione non imponibile». La verifica consiste nel riscontro telematico dell’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento.

Viene previsto inoltre che in sede dichiarativa il fornitore/prestatore (oltre alla verifica dei documenti ricevuti) dovrà riepilogare i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale.

Il modello di Dichiarazione IVA 2016 (periodo d’imposta 2015) pertanto dovrà essere adeguato per fornire le suddette informazioni.

Modello e software per controllo

Il modello che l’esportatore abituale deve utilizzare per assolvere alla prima fase della nuova procedura è quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014.

Per consentire al fornitore dell’esportatore abituale che riceve la lettera di controllare via WEB la presentazione telematica della comunicazione è stato attivato il nuovo servizio online Verifica ricevuta dichiarazione d’intento.

Per effettuare il controllo basta inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica: il software verifica automaticamente la corrispondenza fra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione d’intento.

A tal fine, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, è possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà inoltre possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica.

Efficacia temporale nuove norme

La nuova procedura scatta per le operazioni senza applicazione dell’imposta effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per le dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalità, che esplicano i propri effetti fino all’11 Febbraio 2015, si poneva il problema di stabilire se il fornitore fosse comunque obbligato ad effettuare la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, per sopperire al mancato invio da parte dell’esportatore abituale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalità, che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all’11 Febbraio 2015, il fornitore non è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettere d’intento, ma è invece tenuto alla conservazione del documento ai fini di consentire il controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Per le dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all’11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere dopo l’11 Febbraio 2015 si applica la nuova disciplina. In tale caso, l’esportatore abituale dovrà effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate con il nuovo modello a partire dal 12 febbraio, se non ha già provveduto. Il fornitore dovrà effettuare i relativi controlli ricevuta la documentazione da parte dell’esportatore abituale.

Cosa fare?

Per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole da fine 2014 e fino all’11 febbraio 2015, che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, si dovrà applicare, a partire dal 12 febbraio, la nuova disciplina introdotta dall’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014).

In sostanza, per le operazioni che verranno effettuate dal 12 febbraio, il fornitore non potrà emettere fattura in sospensione d’imposta se non riceverà dall’esportatore abituale la ricevuta d’invio del nuovo modello DI trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate assieme alle lettere d’intento, compilate nel nuovo modello.

Il fornitore, ricevuta la documentazione dall’esportatore abituale, avrà l’obbligo di controllare telematicamente l’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento.

Se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza effettuare tale controllo, o comunque poco prima della ricezione della lettera d’intento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

Se invece il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta in mancanza della lettera d’intento, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, il fornitore è altresì tenuto al pagamento del tributo.

(fonte Fiscal News)

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