Dichiarazioni d'intento, ecco cosa prevede il decreto semplificazioni

Nell’incontro con la stampa specializzata tenutosi lo scorso 22 gennaio, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito alle dichiarazioni d’intento presentate con le vecchie modalità che si riferiscono a operazioni poste in essere tra il primo gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015. Per tale fattispecie, viene chiarito che il fornitore non è tenuto a trasmettere all’Agenzia i dati contenuti nella lettere d’intento, ma è invece tenuto alla conservazione del documento ai fini di consentire il controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Premessa

Il decreto sulle semplificazioni fiscali trasferisce in capo al cosiddetto “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.

I modelli

Per consentire l’espletamento della nuova procedura, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014, è stato approvato il modello che l’esportatore abituale deve utilizzare per informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.

Con un successivo comunicato stampa, è stato reso noto che è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il software Dichiarazione d’intento per l’invio telematico delle dichiarazioni d’intento che gli esportatori abituali potranno inviare, direttamente online all’Agenzia delle Entrate, per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva a partire dal 2015.

Il nuovo software consentirà di assolvere alla prima fase della nuova procedura prescritta dall’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali

Efficacia delle nuove disposizioni

La nuova procedura scatta per le operazioni senza applicazione dell’imposta effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015. Dunque, il trasferimento dell’onere sull’esportatore abituale di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere d’intento decorre per le operazioni senza applicazione dell’imposta effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Nel Provvedimento che ha approvato il modello per le dichiarazioni d’intento, per garantire il rispetto dello Statuto del Contribuente, il quale prevede che dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (13.12.2014) e la loro concreta attuazione devono decorrere almeno 60 giorni, si affermava (successivamente ribadito nella C.M. 31/E/2014) che “fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità”.

In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, non essendo la stessa avvenuta.

Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia.

Per le dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all’11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all’11 Febbraio 2015 si applicano le vecchie modalità.

Per le dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all’11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere anche dopo l’11 Febbraio 2015 si applica la nuova disciplina.

Per consentire al fornitore dell’esportatore abituale che riceve la lettera di controllare via web la presentazione telematica della comunicazione è stato attivato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio online Verifica ricevuta Dichiarazione d’intento.

A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

Dichiarazioni d’intento con vecchie modalità

Per le dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalità, che esplicano i propri effetti fino all’11 Febbraio 2015, si poneva il problema di stabilire se il fornitore fosse comunque obbligato ad effettuare la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, per sopperire al mancato invio da parte dell’esportatore abituale.

Dichiarazioni d’intento con efficacia post 11 Febbraio 2015

Per le Dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale al fornitore, che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere post 11 Febbraio 2015, anche se l’esportatore abituale ha inviato al fornitore la dichiarazione d’intento con le vecchie regole, questo dovrà comunque effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia a partire dal 12 Febbraio 2015, e la consegna del Modello con la relativa ricevuta al fornitore. Tale dichiarazione d’intento dovrà contenere anche i dati delle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e l’11 Febbraio 2015.

Il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento per le operazioni poste in essere dopo l’11 febbraio 2015. L’Agenzia delle Entrate rilascerà apposita ricevuta.

L’esportatore abituale invierà al fornitore la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. Il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento. Terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d’imposta con la dicitura “non imponibile”.

(fonte Fiscal News)

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