Anticipo dei termini di invio della dichiarazione Iva annuale al 28 febbraio e cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale. Sono le due novità contenute nella Legge di Stabilità. Una vera e propria rivoluzione che riguarderà il periodo d’imposta 2015. Dunque, dal 2016 la dichiarazione Iva si dovrà presentare entro il 28 Febbraio senza più l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati Iva.
L’attuale contesto normativo concernente modalità e i termini di presentazione della Dichiarazione Iva prevede che la dichiarazione IVA può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma.
Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA si deve tener conto di quanto disposto:
– dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d’imposta) possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO;
– dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito.
La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi:
– società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
– soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013 (ad esempio, la società di persone cessata il 14.12.2013, senza messa in liquidazione);
– società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73);
– curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
– soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72);
– soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72);
– soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
– soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.
Possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma:
· i soggetti che intendono:
– utilizzare in compensazione o
– chiedere a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale;
· i soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.
La dichiarazione in forma unificata comprende due distinte dichiarazioni:
– redditi;
– IVA.
La possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, permette al contribuente di sottrarsi all’ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.
La dichiarazione in forma unificata NON può comprendere:
– il Modello 770, ordinario e semplificato;
– la dichiarazione Irap.
Possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, i contribuenti:
– con periodo di imposta coincidente con l’anno solare;
– tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA.
In mancanza di uno dei suddetti requisiti si dovrà presentare obbligatoriamente la dichiarazione IVA in forma autonoma.
Per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare, come disposto dall’art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986.
Termini di presentazione
I soggetti:
– obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma;
– che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica.
Come detto, è, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della “Comunicazione annuale dati IVA” (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1).
In caso di dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà:
– includere la dichiarazione redditi e la dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione unificata;
– inviare telematicamente la dichiarazione unificata dal 1° maggio ed entro il 30 settembre. Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica.
D.D.L. di Stabilità 2015
L’art. 44, co. 18, del DDL di Stabilità 2015 modifica integralmente la disciplina concernente modalità e termini di invio della Dichiarazione annuale IVA.
Il quadro normativo che verrebbe a crearsi qualora il suddetto provvedimento venisse approvato è il seguente: anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio successivo al periodo d’imposta di riferimento e la contestuale cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall’art. 8 – bis, D.P.R. 322/1998.
Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d’imposta 2015.
Dunque, dal 2016 dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e niente più obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.
I vantaggi derivanti dalla presentazione della Dichiarazione IVA entro il 28
Febbraio sono sostanzialmente:
1. evitare l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evitare possibili sanzioni (quelle previste dall’articolo 11 comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 471/97, da 258 a 2.065 euro) in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non veritieri;
2. anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad € 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro;
3. anticipare utilmente il momento di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito.