Dichiarazione integrativa e accertamento, esempi e dubbi

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una nuova disposizione, grazie alla quale, nel caso in cui un contribuente presenti dichiarazione integrativa a sfavore e, contestualmente, versi le imposte dovute con ravvedimento, iniziano nuovamente a decorrere i termini per l’accertamento, limitatamente aglielementi oggetto dell’integrazione.

Non è stato tuttavia chiarito cosa il Legislatore volesse intendere con l’espressione “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”. Sicuramente si rendono opportuni maggiori chiarimenti.

Premessa

Ai sensi del comma 640 della Legge di Stabilità, nel caso in cui sia presentata una dichiarazione integrativa a sfavore e siano ravvedute le imposte dovute, si riaprono i termini per l’accertamento.

Anche con riferimento all’imposta di registro, di successione e di donazione, i nuovi termini per l’accertamento decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Stesso dicasi con riferimento a tutte quelle imposte per le quali non è prevista una dichiarazione periodica.

Un esempio

Ipotizziamo che un contribuente decida, il 30 gennaio 2015, di rettificare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2011 (presentata nel 2012). Il termine per l’accertamento per la dichiarazione in oggetto è il 31.12.2016, e, nonostante la presentazione della dichiarazione integrativa, continua a rimanere tale.

Solo con specifico riferimento agli elementi oggetto di rettifica, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare rettifiche fino al 31.12.2019. È tuttavia da considerare che l’espressione “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”, contenuta nella norma, non è di chiarissima formulazione.

Si ipotizzi, a tal proposito, che una società di persone non abbia riportato, nel modello Unico13, le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci tra le componenti indeducibili.

Nell’anno 2015 la società compilerà una dichiarazione integrativa, indicando nel rigo RF19, tra le “Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili” anche le minusvalenze in oggetto.

In questo specifico caso, l’Agenzia delle Entrate avrà più tempo per rettificare soltanto le minusvalenze derivanti dalla destinazione di beni ai soci? potrà rettificare tutte le minusvalenze contabilizzate (in generale)? oppure potrà passare al setaccio tutto ciò che è stato contabilizzato nel rigo RF19?

Appare immediato comprendere come, in questo caso, siano sicuramente necessari dei chiarimenti.

Per richiamare un caso particolarmente eclatante, si pensi ad un contribuente che voglia semplicemente integrare la dichiarazionecon un maggior ricavo. In questo caso si riaprono i termini per la rettifica di tutti i ricavi?

Questi dubbi devono essere necessariamente chiariti.

La convenienza dell’operazione

In passato, i contribuenti non avevano alcun interesse a presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, dopo che fossero decorsi i termini per il ravvedimento, in quanto erano comunque applicabili le sanzioni piene. Più conveniente, risultava invece la strada degli Istituti deflattivi del contenzioso.

Era, infatti, preferibile attendere un eventuale accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per poi versare le sanzioni ridotte. Grazie alle norme introdotte con la Legge di Stabilità 2015, la dichiarazione integrativa pro-Fisco torna a mostrare una certa convenienza, in quanto si mantiene la riduzione delle sanzioni anche per il lasso di tempo successivo al termine di presentazione della dichiarazione dell’esercizio in cui è stata commessa la violazione.

Anche le nuove disposizioni introdotte, però, potrebbero scoraggiare il contribuente dalla presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore. Il rischio di un allungamento del periodo di accertamento può infatti sicuramente far riflettere il compilatore della dichiarazione, il quale potrebbe ritenere preferibile attendere i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenti interventi, infatti, il nuovo ravvedimento non è impedito dall’inizio di accessi, ispezioni e verifiche.

Accertamento e dichiarazione integrativa a favore del contribuente

Anche la circolare 31/E del 2013 aveva chiarito che, con la presentazione della dichiarazione integrativa, i termini per l’accertamento riprendono a decorrere dalla presentazione della stessa.

In quest’ultimo caso, però, ad essere interessate delle novità erano soltanto le dichiarazioni integrative a favore, le quali potevano essere presentate oltre i termini ordinariamente previsti nel caso di mancata imputazione di componenti di reddito nel corretto esercizio di competenza. Questa è l’unica previsione che è stata introdotta, peraltro solo in via interpretativa, in merito alle dichiarazioni integrative a favore. Le novità previste dalla Legge di Stabilità riguardano invece solo la dichiarazione integrativa a sfavore.

(fonte Fiscal News)

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