Dichiarazione integrativa a sfavore e termini per l'accertamento

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con versamento, contestuale, delle imposte dovute con il ravvedimento, si riaprono i termini per l’accertamento. E’ quanto dispone il comma 640 della Legge di stabilità. In questo caso:

1) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti da controllo formale o liquidazione in via informatica, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;

2) i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione.

Anche in riferimento all’imposta di registro, di successione e di donazione, i nuovi termini per l’accertamento decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. Lo stesso vale per tutte quelle imposte per le quali non è prevista una dichiarazione periodica.

Ipotizziamo che un contribuente decida, il 23 gennaio 2015, di rettificare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2011 (presentata nel 2012). Il termine per l’accertamento per la dichiarazione in oggetto è il 31.12.2016 e, nonostante la presentazione della dichiarazione integrativa, continua a rimanere tale. Tuttavia, con specifico riferimento agli elementi oggetto di rettifica, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare rettifiche fino al 31.12.2019. È tuttavia da considerare che l’espressione “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”, contenuta nella norma, non è di chiarissima formulazione. Si ipotizzi, a tal proposito, che una società di persone non abbia riportato, nel modello Unico13, le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci tra le componenti indeducibili. Nell’anno 2015 la società compilerà una dichiarazione integrativa, indicando nel rigo RF19, tra le “Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili” anche le minusvalenze in oggetto. In questo specifico caso, l’Agenzia delle Entrate avrà più tempo per rettificare soltanto le minusvalenze derivanti dalla destinazione di beni ai soci? Potrà rettificare tutte le minusvalenze contabilizzate (in generale)? Oppure potrà passare al setaccio tutto ciò che è stato contabilizzato nel rigo RF19? Appare immediato comprendere come, in questo caso, siano sicuramente necessari dei chiarimenti.

La circolare 31/E del 2013

Anche la circolare 31/E del 2013 aveva chiarito che, con la presentazione della dichiarazione integrativa, i termini per l’accertamento riprendono a decorrere dalla presentazione della stessa. In quest’ultimo caso, però, a essere interessate delle novità erano soltanto le dichiarazioni integrative a favore, le quali potevano essere presentate oltre i termini ordinariamente previsti nel caso di mancata imputazione di componenti di reddito nel corretto esercizio di competenza. Questa è l’unica previsione che è stata introdotta, peraltro solo in via interpretativa, in merito alle dichiarazioni integrative a favore. Le novità previste dalla Legge di stabilità riguardano infatti solo la dichiarazione integrativa a sfavore.

La convenienza dell’integrativa

Le disposizioni appena richiamate potrebbero avere quale principale conseguenza quella di scoraggiare il contribuente dalla presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore.

Il rischio di un allungamento del periodo di accertamento può infatti sicuramente far riflettere il compilatore della dichiarazione, il quale potrebbe ritenere preferibile attendere i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenti interventi, infatti, il nuovo ravvedimento non è impedito dall’inizio di accessi, ispezioni e verifiche.

(fonte Fiscal News)

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