Dichiarazione ambientale, ecco le novità del modello Mud 2015

Cambia la modulistica per la dichiarazione ambientale (Mud) che dovrà essere compilata entro il prossimo 30 aprile 2015 relativamente ai rifiuti gestiti nel corso del 2014.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e le relative istruzioni andranno a sostituire integralmente quelli approvati con D.P.C.M. del 12 dicembre 2013, “così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea”.

Il nuovo modello verrà utilizzato per le dichiarazioni effettuate entro il 30 aprile 2015 alle competenti Camere di commercio, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.Verrà poi messa online, dal 19 gennaio 2015, la nuova versione del registro nazionale dei produttori di Aee.

Il Modello unico di Dichiarazione ambientale è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

– comunicazione rifiuti;

– comunicazione veicoli fuori uso;

– comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione consorzi e dalla Sezione gestori rifiuti di imballaggio;

– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

– comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;

– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per il territorio, in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

Pertanto dovranno presentare il modello Mud:

a) i produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;

b) i produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;

c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono esclusi, invece, i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

La documentazione

I documenti necessari sono:

– numero iscrizione al registro ditte – REA e visura camerale recente;

– copia dichiarazione anno precedente;

– numero dipendenti al 31.12.2014;

– registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2014;

– giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2014;

– nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008;

– dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso codice fiscale, partita iva e relative bolle di trasporto.

Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all’interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono adempiere all’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata. I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato, nell’anno di riferimento, alcune delle attività per le quali è prevista la presentazione del MUD non devono presentare un MUD in bianco.

Le novità

Il nuovo MUD presenta le seguenti principali novità:

– i cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica) possono utilizzare il modulo RE per i rifiuti prodotti fuori dell’unità locale;

– gli imballaggi possono essere indicati non solo con il codice 15 ma anche con il 20.

In tal modo il MUD è stato costretto a prendere atto di un errore grave ma molto diffuso nelle autorizzazioni. Inoltre, vanno dichiarate solo le operazioni di recupero e di smaltimento diverse da R13 (messa in riserva) e D15 (deposito preliminare), successive a esse, poiché la loro indicazione duplicava le quantità dichiarate. Le giacenze presenti nelle operazioni R13 e D15 vanno divise, a beneficio dei bilanci di massa.

Le sanzioni per mancata iscrizione al Sistri

Le aziende obbligate al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti dovranno, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale» (cosiddetto «decreto milleproroghe» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 n. 302), fino al 31 dicembre 2015, rilevare una doppia registrazione dei rifiuti (sia cartacea, sia informatica) per non essere sottoposti a sanzioni per eventuali irregolarità.

Pertanto, dal 1° febbraio 2015 si applicheranno sanzioni legate alla mancata iscrizione del sistema della tracciabilità dei rifiuti e l’omesso versamento del contributo Sistri. Infatti, come disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 206-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l’omessa iscrizione nei termini stabiliti e l’omesso versamento del contributo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Se invece i rifiuti non sono pericolosi la sanzione amministrativa sarà compresa in un valore da 2.660 euro a 15.500 euro.

Non vengono invece applicate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

– le sanzioni relative a omissioni e violazioni in materia di Sistri, secondo quanto stabilito dall’art. 260-bis commi da 3 a 9 del D.Lgs. n. 152/2006;

– le sanzioni amministrative accessorie secondo quanto stabilito dall’art. 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Il destino del sistema Sistri sulla tracciabilità dei rifiuti è stato per molto tempo confuso. Unico punto saldo rimane il MUD anche se anche per quest’anno vi sarà un nuovo modello unico di dichiarazione ambientale.

L’articolo 11 del D.L. 101/2013 ha modificato l’ambito di applicazione del Sistri e previsto nuove scadenze per l’adesione dei nuovi vincolati.

Pertanto, fino alla piena efficacia del Sistri, il MUD dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al Sistri sia dai soggetti obbligati (circolare del Ministero dell’Ambiente 1/2013 sul Sistri).

I soggetti obbligati ad aderire al sistri sono:

– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;

– le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale;

– i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

– gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.

L’invio del Modello

Destinataria del MUD è la Camera di Commercio della provincia ove ha sede l’unità locale cui è riferita la dichiarazione (chi effettua solo trasporto e gli intermediari senza detenzione lo presentano alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l’impresa ha la sede legale).

Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante, con le modalità di seguito indicate.

I soggetti che ricadono nella condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 del modello.

Le Comunicazioni Semplificate possono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’allegato 6 del modello; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La presentazione alla Camera di Commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. L’invio che può avvenire solo con modalità telematica, non ricomprende ad eccezione della scheda semplificata che può essere utilizzata da soggetti che, nell’unità locale cui è riferita la dichiarazione, producono fino a sette tipologie di rifiuti e, per ogni rifiuto, usano non più di tre trasportatori e tre destinatari. In questo caso è possibile scegliere fra trasmissione telematica e cartacea (raccomandata senza ricevuta di ritorno).

Le dichiarazioni telematiche sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni unità locale dichiarante (15 euro per le dichiarazioni su carta). Non è dovuto il diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per la trasmissione telematica i dichiaranti devono possedere un dispositivo contenente un certificato di firma digitale.

Se, nel 2014, non sono state effettuate attività per le quali è prevista la comunicazione, non occorre presentare un MUD in bianco.

Certificato di firma digitale

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi. Il file trasmesso in via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

(Fonte Fiscal News)

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità, effettua l’iscrizione alla newsletter di Foceri&partners