Detrazioni sul fotovoltaico e bonus mobili

Detrazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici e bonus mobili: sono compatibili?

La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è subordinata al sostenimento di spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis TUIR.

Inoltre l’articolo 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, istitutivo dell’agevolazione in commento, prevede espressamente che l’acquisto di detti mobili ed elettrodomestici sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Tale finalizzazione, che conferma quella già presente per la detrazione prevista dall’articolo 2 D.L. 5/2009 (anch’essa diretta ad agevolare le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione), evidenzia la stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile.

Tuttavia, pur mantenendo invariata la suddetta finalizzazione, rispetto all’agevolazione precedente il nuovo incentivo non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali”.

Di conseguenza, per fruire della nuova detrazione in esame possono costituire valido presupposto l’effettuazione di interventi edilizi su:

– singole unità immobiliari residenziali;

– parti comuni di edifici residenziali (di cui all’art. 1117 del Codice civile).

Si pensi in particolare agli acquisti di beni finalizzati all’arredo delle parti comuni di un condominio (guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatori, ecc).

Come chiarito dalla Circolare 18 settembre 2013 n. 29, l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, comunque, non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

Sostanzialmente come evidenziato dalla circolare 18 settembre 2013, n.29, la “nuova” destrazione per spese di arredo è collegata alle seguenti tipologie di intervento:

– Interventi di manutenzione ordinaria (art. 3 lett. A) D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;

– Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 lett. B) D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;

– Interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3 lett. C) D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;

– Intervento di ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. C) D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;

– Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi) ancorché non rientranti nelle categorie precedenti sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

– Interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. C) D.P.R. n. 380/2001) riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

L’installazione di pannelli fotovoltaici su singole unità immobiliari residenziali (lettera h dell’articolo 16-bis del TUIR) consente di fruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, a condizione che sia inquadrabile tra gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria.

Sono generalmente inquadrabili come tali i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente (Circolare 11/2014). Resta inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire del “bonus arredi”.

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