Detassazione aiuti Covid: riferimenti legislativi, prassi e agevolazioni

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Detassazione aiuti Covid: riferimenti legislativi, prassi e agevolazioni dalle ultime disposizioni normative fissate dal governo. Esiste infatti azioni normative con cui l’Esecutivo ha inteso fronteggiare le difficoltà fiscali scaturite dall’arrivo della pandemia e dall’altissima incidenza che essa ha avuto sul tessuto economico e finanziario del paese.

Si tratta di misure che hanno una doppia valenza. Da un lato quella di offrire soluzioni ad una serie di esigibilità erariali rese molto difficoltose dall’azione del covid sull’economia. Dall’altro inquadrare le stesse in una impalcatura legislativa di livello nazionale. 

La detassazione prevede che i contributi e le indennità:
1. non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF E IRES);
2. non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
3. non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il cardine normativo del Decreto Ristori

Il cardine normativo è costituito dal Decreto Ristori. Quest’ultimo ha introdotto la detassazione di tutte le misure create per agevolare le imprese o i lavoratori autonomi durante l’imperversare del Covid 19.

C’è un particolare che fa da architrave all’intero sistema. È quello per cui la detassazione si applica sulle singole tipologie del soggetto che ne va a beneficiare. Ecco perché è importante “mappare” le diverse categorie contabili sulla scorta delle linee guida dell’Agenzia delle Entrate in materia di ritenute.

Grazie alla detassazione, i soggetti eroganti non devono operare la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973. Inoltre, a valle dell’erogazione, i percettori nulla devono dichiarare a tale titolo.

Si pone il problema di come e se modificare le eventuali erogazioni sottoposte a ritenuta, prima dell’introduzione della detassazione.
La soluzione più semplice sarebbe stata quella di ritenere corretta la ritenuta operata anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 10-bis e di considerarla comunque scomputabile ai fini del reddito del percipiente.

Cosa disciplina l’articolo 10 bis: un sunto importante

E in termini di polpa legislativa fa fede l’articolo 10-bis del Decreto Ristori in vigenza. Perché? Perché è proprio quello che contiene e disciplina le linee guida sul tema. Il sunto è che i contributi non costituiscono materia per la determinazione del reddito imponibile.

Ma quali contributi? Quelli erogati come conseguenza e risposta all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Questi contributi devono però avere la dote fiscale dell’alterità, cioè devono essere diversi dai contributi esistenti prima dell’emergenza Covid – 19.

In quel caso non fanno massa critica sul reddito imponibile ai fini delle imposte sul medesimo, del valore produttivo per le imposte regionali (quindi ai fini IRAP). Inoltre non hanno rilevabilità per la deduzione di interessi passivi e spese generali.

Campo di gioco, regole ed eccezioni fiscali

Questo dunque il “campo di gioco” su cui si tiene la partita fra il diritto di esistere e proliferare delle imprese e la tendenza dei grandi eventi catastrofici a logorare innanzitutto il tessuto economico dei sistemi complessi come sono le società moderne.

Questa norma è figlia di un maxiemendamento ed è il prodotto diretto dell’approvazione avvenuta nel Decreto Legge N° 137/2020. In buona sostanza non c’è la relazione a margine e le motivazioni sono desumibili ma non giuridicamente enunciate. Il principio economico-giuridico che ha animato la norma in questione era e resta quello della necessità di evitare che gli aiuti Covid venissero tassati.

Questo crea un paradosso sociale prima ancora che giurisprudenziale e contabile. E andava sanato un equivoco ricorrente. I provvedimenti alla base delle agevolazioni in questione disciplinavano bene il concetto di “irrilevanza” ai fini della tassazione. Non è sempre stato così.

Ambiti, categorie ed esempi utili

Da qui dunque la necessità di individuare ambiti e categorie specifiche, in una sorta di vademecum operativo a supporto del legiferato. Sulle indennità assistenziali ad esempio l’assenza di rilievi fiscali va a braccetto con la non riconducibilità ad alcuna categoria di reddito (articolo 6, comma 2 del TUIR).

Sul credito di imposta sull’adeguamento degli ambienti lavorativi fa fede quanto disciplinato dal Decreto Rilancio 34/2020. Sui contributi a fondo perduto riconosciuti dai Comuni ADE ha sostanziato la risposta ad interpello 494 del 21 ottobre 2020. Sui contributi ai lavoratori autonomi della Cultura Il decreto Cura Italia ha spinto ADE a dichiarare la non imponibilità.

Sono tutte voci la cui singola scrematura costituirà una buona guida per orientarsi nella determinazione della tipologia di detassazione che più si modella sul vissuto fiscale di ognuno.

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