Decreto semplificazioni, ecco le ultime news sulle società di comodo

Il nuovo Decreto semplificazioni ha introdotto altri parametri per le società in perdita. Potranno essere considerate in perdita sistematica – quindi, si renderanno applicabili tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo – solo nel caso in cui sia stata riportata una perdita fiscale in 5 periodi di imposta oppure siano state registrate perdite per 4 periodi e un reddito inferiore a quello minimo presunto nell’altro. Il lasso di tempo per conseguire un utile fiscale e, dunque, sfuggire alle penalizzazioni previste si allarga notevolmente. Il nuovo decreto, inoltre, rende possibile verificare la presenza di cause di disapplicazione su un maggior numero di esercizi. Tuttavia sono sorti non pochi dubbi sull’applicazione del nuovo Decreto semplificazioni.

Il primo riguarda le società che, prima dell’entrata in vigore delle novità, non abbiano superato il test delle perdite triennali: queste società potranno beneficiare delle più favorevoli disposizioni? Alcuni autori hanno ritenuto le norme retroattive, ma occorrerebbe al proposito un intervento chiarificatore da parte della prassi o della giurisprudenza. Si pensi, ad esempio, ad una società che in Unico14 (esercizio 2013) non abbia superato il test delle perdite sistematiche perché in perdita fiscale negli esercizi 2012, 2011 e 2010. Ipotizziamo altresì che nell’esercizio 2009 e 2008 la società abbia registrato un utile fiscale. In questo caso, come già evidenziato da alcuni autori, essendo la disciplina delle società di comodo di natura procedimentale e non sostanziale (essendo volta esclusivamente a delineare una presunzione di evasione fiscale), le disposizioni appena introdotte si devono ritenere applicabili anche agli esercizi precedenti al 2014: potrebbe pertanto accadere che una società che non abbia superato il test delle perdite triennali possa avvalersi delle più favorevoli norme introdotte dal 2014 anche in sede di controlli.

La nuova disciplina sulle perdite sistematiche, inoltre, penalizza le società sulla base dell’unico presupposto che il protrarsi di una perdita sia antieconomico e privo di logica imprenditoriale, indipendentemente dalla circostanza che la società risulti o meno operativa. Ecco perché sono pressanti le richieste di riforma dell’intera disciplina: si richiede soprattutto che la disciplina sulle perdite sistematiche sia definitivamente eliminata.

Le cause di disapplicazione

Nell’ambito della disciplina sulle società in perdita sistematica, l’articolo 2, comma 36-decies, secondo periodo, del D.L. n. 138 del 2011 stabilisce che: “Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della Legge n. 724 del 1994.” Affianco alla cause di esclusione, il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11.06.2012, prot. n. 2012/87956, ha inoltre introdotto anche specifiche cause di disapplicazione per le società in perdita sistematica.

La Circolare n. 23/E dell’11 giugno 2012 ha inoltre chiarito che, mentre le cause di esclusione riguardano solo i periodi di imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n, ovvero sesto periodo d’imposta), le cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956, assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (ovvero nei 5 esercizi precedenti).

In considerazione di quanto appena esposto appare evidente che, a seguito delle novità introdotte con il Decreto semplificazioni, nessuna modifica ha subito la disciplina delle cause di esclusione.

Al contrario, invece, le cause di disapplicazione non solo possono essere applicate su un più ampio numero di esercizi (5 in luogo dei precedenti 3 esercizi), ma esercitano il loro effetto interruttivo su un lasso di tempo maggiore.

Le singole cause di disapplicazione

Come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia Entrate 11.6.2012 le cause di disapplicazione della normativa sulle società in “perdita sistematica” sono le seguenti:

a) società in stato di liquidazione con impegno a cancellarsi dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (causa che si estende al periodo d’imposta precedente all’assunzione dell’impegno e a quello successivo, ovvero all’unico periodo d’imposta liquidatorio ex art. 182, D.P.R. 917/1986);

b) società assoggettate ad una delle procedure concorsuali di cui all’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 o in liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime;

c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;

d) società holding che detengono partecipazioni, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:

a. società non in “perdita sistematica”;

b. società escluse dalla disciplina, anche per l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione;

c. società collegate non residenti cui si applica l’art. 168, D.P.R. 917/1986.

d) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di interpello specifica per le perdite sistematiche in relazione ad un precedente periodo d’imposta sulla base di circostanze oggettive che non hanno subito modificazioni;

e) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;

f) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo;

g) società con somma algebrica positiva tra perdita fiscale di periodo e proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero frutto di disposizioni agevolative;

h) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

i) società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore;

l) società che si trovano nel primo periodo d’imposta.

Si ricorda che dette cause di disapplicazione devono sussistere in almeno uno dei 5 esercizi compresi nel periodo di “osservazione”. In tal caso si verifica l’effetto interruttivo e la società non è considerata in perdita sistematica.

(fonte Fiscal News)

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