Il Decreto Rilancio ha tardato un pò ad uscire ma è ricco di nuovi contributi per imprese, dipendenti e liberi professionisti.
Una delle novità interessanti del Decreto Rilancio, recante la dicitura “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19” è il Contributo a Fondo Perduto per i lavoratori Autonomi.
Gli art. 24-65 prevedono infatti misure a sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Sostanzialmente una misura che segue la scia dell’indennità di 600 € dello scorso mese.
Molto attesa era, in particolare, la norma di cui all’art. 25, la quale prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto in favore di autonomi e imprese in crisi di economica e di liquidità.
La finalità perseguita dalla disposizione è dunque quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “covid-l9”. Tale Norma assegna all’agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
Beneficiari del contributo
Tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma sono pertanto ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
Tra i soggetti possibili beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il comma 2 dell’art. 25 del decreto legge contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del tuir;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del tuir;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Condizioni per accedere al contributo a fondo perduto
I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.
In primo luogo, ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a cinque milioni di euro.
In secondo luogo, ai sensi del comma 4, il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza covid-19 non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Procedure da seguire per l’erogazione del contributo
I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure da seguire per erogazione del contributo da parte dell’agenzia delle entrate.
Si affida ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica.
L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica.
Ai fini dei controlli circa la veridicità inoltre viene previsto un protocollo tra l’agenzia delle entrate e il corpo della guardia di finanza volto a regolare la trasmissione dei dati e delle informazioni ricevute con procedure informatizzate.
Modalità di accreditamento del contributo a fondo perduto
Il comma 11 prevede che l’agenzia delle entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza presentata, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’agenzia delle entrate n. 1778 “fondi di bilancio”.