L’emergenza sanitaria del CoronaVirus ormai è l’argomento del momento.
Ma oltre all’emergenza sanitaria vi era una seconda emergenza causata dal CoronaVirus: quella economica.
L’hashtag #iorestoacasa è simbolo di un Italia unita ma per alcune attività (ora molte con il provvedimento preso dal Governo nella serata del 21 marzo) voleva dire chiudere serranda definitivamente
Dopo le immediate misure restrittive indispensabili per arginare la diffusione incontrollata dell’epidemia, il Governo allora ha varato un corposo provvedimento. Tale decreto dispone di straordinari interventi tesi al sostegno della liquidità di famiglie, lavoratori e imprese colpite dalle conseguenze dell’allarme sanitario.
Queste disposizioni di carattere fiscale sono racchiuse negli articoli da 60 a 71 del decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che conta 127 articoli con importanti misure di potenziamento sia del sistema sanitario nazionale sia in favore degli altri operatori pubblici e privati che, a vario titolo, stanno collaborando per fronteggiare l’espansione del contagio.
Di seguito andremo ad analizzare gli art. 61 e 62 che riguardano i versamenti e gli adempimenti fiscali.
ART. 61 : STOP AI VERSAMENTI DI RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI ASSICURATIVI
Ecco i 4 punti chiave dell’articolo 61 del “Cura Italia”:
- Con l’articolo 61 il Dl estende le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020, emanate in prima battuta per il settore turistico-alberghiero, a una platea di contribuenti molto più ampia. Il decreto nomina 16 filiere di produzione.
- Per tutti questi contribuenti viene disposta la sospensione del versamento delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 31 maggio 2020. Si può decidere anche di rateizzarli in un massimo di cinque quote mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
- In particolare, per il mondo dello sport in generale, la sospensione dei versamenti si spingerà fino al 30 giugno.
ART. 62 : STOP AGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
L’articolo 62 del Cura Italia inoltre:
- “Congela” ogni ulteriore adempimento fiscale, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, spostandolo al 30 giugno senza applicazione di sanzioni.
- Dispone riguardo ai pagamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, lo stop ai versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Dichiara che la sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi percepiti, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
- Dispone che per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, costituenti la prima zona rossa, restano comunque valide le disposizioni emanate con il Dm del 24 febbraio scorso. La ripresa dei versamenti per tutti i contribuenti sopra menzionati avverrà entro il 31 maggio in un’unica soluzione o tramite rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo.
- Stabilisce che i contribuenti che, nel 2019, hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, per gli stessi “incassi”, non subiranno l’effettuazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Tutto ciò a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.