Credito d’imposta, nuovo codice tributo nel modello F24

Il credito d’imposta, pari alla differenza tra l’importo di ritenute e imposte applicate al 26% nel secondo semestre 2014, e quello delle stesse computate con la vecchia aliquota del 20%, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24, con il codice tributo “6846”. Tale codice è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con apposita Risoluzione n. 115/E del 16.12.2014.

Premessa

Il credito d’imposta, pari alla differenza tra l’importo di ritenute e imposte applicate al 26% nel secondo semestre 2014 e quello delle stesse computate con la vecchia aliquota del 20%, potrà essere utilizzato con il codice “6846”. L’Agenzia delle Entrate dà l’ok all’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto agli enti previdenziali di diritto privato, in attesa di armonizzare la disciplina della tassazione di natura finanziaria di tali soggetti con quella relativa alle forme pensionistiche complementari. Per lo scopo, la Risoluzione n. 115/E del 16 dicembre 2014 istituisce il codice tributo “6846”.

La norma

L’art. 4, comma 6-bis, del D.L. 66/2014 ha introdotto, in via transitoria, un credito d’imposta in favore degli enti che gestiscono forme pensionistiche di base, a seguito dell’aumento della tassazione sui redditi di natura finanziaria. Esso dispone, infatti, che “In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediario dichiarate dagli enti medesimie l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.”

Il credito è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, relativi al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2014 e l’importo delle stesse ritenute e imposte sostitutive, calcolate in base alla previgente aliquota del 20%.

Il credito in questione, che andrà indicato nella dichiarazione dei redditi 2015 (anno 2014):

non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;

•non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir e non è soggetto ai limiti previsti per l’utilizzo di crediti;

può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’1 gennaio 2015.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, l’Agenzia ha istituito un apposito codice tributo, il “6846”, denominato “Credito d’imposta a favore degli enti previdenziali, ai sensi dell’art. 4, c. 6-bis, D.L. n. 66/2014”.

Il codice tributo “6846”

Il codice tributo “6846” va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, evidenziando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.

(Fonte Fiscal News)

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