Come è successo per le macchine da gioco con vincita in denaro anche i distributori automatici di beni dovranno trasmettere telepaticamente i dati dei ricavi. L’Agenzia delle Entrate ha approvato infatti le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici (vending machine).
L’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce infatti che – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è obbligatoria per i soggetti che svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante vending machine.
A tal fine, è demandata all’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica, delle caratteristiche tecniche degli strumenti nonché di ogni altra disposizione necessaria.
Con provvedimento del 30 giugno 2016, pertanto l’Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni da trasmettere, il loro formato e le modalità tecniche mediante le quali comunicare i dati garantendone autenticità, inalterabilità e riservatezza oltre che gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici – vending machine.
Il provvedimento attua le previsioni contenute nel decreto attuativo della delega fiscale sulla fatturazione elettronica tra privati (D.Lgs. n. 127/2015).
Le regole tecniche pubblicate dalle Entrate sono necessarie per consentire ai gestori delle vending machine di organizzarsi per tempo in vista dell’obbligo di comunicazione dei dati dei corrispettivi che scatterà a partire dal 1° gennaio 2017.
Fiscalizzazione graduale
L’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica viene assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1° gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
Pertanto, al fine di garantire un passaggio al nuovo regime secondo i principi di “normali tempi di obsolescenza e rinnovo” degli apparecchi, È stato definito un percorso di “fiscalizzazione graduale” delle vending machine, costituito da:
– una soluzione “transitoria”, da utilizzare non oltre il 31 dicembre 2022 e
– una soluzione “a regime” che verrà disciplinata con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e degli operatori del settore del vending un’area dedicata all’interno del proprio sito internet in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti.
I dati verranno “sigillati” elettronicamente e trasmessi online, su canale sicuro, all’Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie ad un certificato digitale, rilasciato online dall’Agenzia delle Entrate agli operatori del settore del vending, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi.
Al termine della fase di censimento, l’Agenzia fornirà un QRCODE da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è conosciuto all’Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.