CoronaVirus, lavoro e Privacy

L’emergenza Sanitaria che stiamo passando ha rimesso in gioco molte vecchie problematiche che ora devono essere risolte: una tra queste, la Privacy.

Il Garante per la Privacy fornisce alcune indicazioni in merito al trattamento dei dati sanitari dei dipendenti da parte dei datori di lavoro.

Con tali indicazioni, il Garante Privacy fornisce un importante strumento per tutelare la privacy dei dipendenti mentre si cerca di tutelare con ogni mezzo la salute dei lavoratori.

ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO

La sicurezza sul lavoro  è sempre stato un punto focale di questi decreti.

Oggi si parla di Sicurezza dei dati.

In particolare, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, il datore di lavoro si trova a dover gestire, essenzialmente, i dati sanitari provenienti: 

  1. dalla rilevazione della temperatura corporea dei propri dipendenti 
  2. dalla sopravvenuta positività o sospetta tale da COVID-19 

Nella rilevazione della temperatura corporea non si dovrà registrare il dato acquisito se quest’ultima risulta al di sotto dei 37,5 °. In caso contrario si dovrà identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura allo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.

Oltre a ciò l’Azienda dovrà fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (“gdpr”). Quest’ultima può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Si raccomanda, tuttavia, in ossequio al principio di accountability di fornirla sempre per iscritto, dandone massima diffusione. 

Sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. Si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, l’azienda dovrà assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, occorrerà assicurare tutte le garanzie possibili a tutela del trattamento dati. Andranno, pertanto, raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, anche nello stato emergenziale, continua ad avere il divieto di informare il datore di lavoro sulle specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Ciò significa che il medico competente, nel rispetto delle disposizioni, segnalerà al datore di lavoro i casi specifici in cui reputa che la particolare condizione di fragilità di salute sia un rischio. Tutto ciò però avverrà senza comunicare al datore di lavoro la specifica patologia sofferta da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro potrà trattare i dati personali del dipendente solamente su specifica segnalazione del medico competente.

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