Coronavirus: La sicurezza sul Lavoro in Fase 2

L’emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica.
In questa fase di continua evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate delle Autorità Sanitarie competenti.  

Con l’introduzione della fase 2 del CoronaVirus molte imprese hanno ripreso la propria attività. Ma le paure di assembramento di dipendenti e nuovi contagi sono dietro l’angolo.
Di qui un nuovo aggiornamento dell’Ispettorato del Lavoro.

Le aziende dovranno valutare il rischio di contagio da Covid-19: lo ha stabilito l’Ispettorato del Lavoro con la Nota n. 89 del 13 marzo 2020.

Tale nota comporterebbe però non un generale aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), bensì una valutazione del rischio di contagio che si traduce nella creazione di un’appendice al DVR.

SICUREZZA SUL LAVORO

La normativa in materia di lavoro disciplina degli specifici obblighi datoriali sulla questione dell’esposizione deliberata ovvero potenziale a degli agenti biologici durante l’attività lavorativa svolta.

Tutti i rischi per la salute del lavoratore devono essere valutati e inseriti in uno specifico documento, ossia il Documento di Valutazione dei Rischi.

Come tutti i rischi, anche il contagio da coronavirus è certamente un fattore di rischio, anche per quelle aziende che non rientrano nel campo socio sanitario.

Il rischio di contagio, pur non essendo implicito nello svolgimento della prestazione lavorativa, può derivare infatti da una condizione esterna che ricade direttamente sul luogo di lavoro. 

La valutazione del rischio da contagio è così necessaria anche per le aziende non rientranti nel campo socio-sanitario.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio ed elaborare il DVR, e se del caso, integrarlo con quanto previsto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008.

NUOVI AGGIORNAMENTI

Sebbene in un primo momento si fosse ritenuta la necessità di aggiornamento del DVR, la Nota dell’Ispettorato del lavoro n. 89/2020 ha sottolineato che invece basterebbe l’aggiunta di un’appendice al Documento di Valutazione dei Rischi.

Dato il D.Lgs. n. 81/2008 e l’articolo 2087 C.c., l’Ispettorato ritiene utile che sia redatto in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, un apposito piano di intervento.

Il piano prevede l’individuazione e l’attuazione di misure specifiche di prevenzione e che comportino anche una adeguata dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i lavoratori.

Il ruolo degli organi ispettivi sarà proprio quello di effettuare un controllo sull’attenta attuazione delle misure che sono state emanate da parte delle autorità.

LA TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE

Dunque il ruolo dell’articolo 2087 del Codice civile  risulta essere al centro di una serie di responsabilità da parte del datore di lavoro.

Esso prevede infatti che:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Tale norma comporta da una parte la necessità di tutelare il lavoratore da qualsiasi rischio sul luogo di lavoro.

Mentre dall’altra parte ne discende una responsabilità dell’imprenditore in caso di mancata adozione di tutte le misure necessarie per tutelare la salute del lavoratore.

Chiaramente, l’applicazione dell’articolo 2087 C.c. deriva dalla mancata previsione con colpa (del datore di lavoro) delle misure atte a ridurre o annullare il rischio.

Questo nella pratica si traduce con un impegno del datore di lavoro a limitare quanto più possibile i rischi e pericoli per la salute del lavoratore.

Nel caso specifico del Coronavirus, il datore di lavoro, ben cosciente della circolazione di tale agente patogeno all’interno del territorio nazionale, è tenuto a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Il DVR (e l’appendice al medesimo) è proprio quel documento che esplica le misure poste in essere per tutelare concretamente i lavoratori.

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