Contributi Inps, in scadenza la terza rata

Artigiani e commercianti iscritti alla gestione Inps hanno tempo fino 17 novembre (il 16 novembre è domenica) per versare la terza rata 2014 dei contributi fissi sul minimale di reddito. I valori contributivi sono del 22,20% per gli artigiani e del 22,29% per i commercianti . Entro il 1 dicembre 2014, invece, si dovrà versare il secondo acconto 2014 sulla quota di reddito eccedente.

A partire dal 23 aprile 2014, gli artigiani e i commercianti troveranno sul sito il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal “Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti” nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

La soglia minima da prendere in considerazione quest’anno ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi, è stato fissato a € 15.516 (2014). Pertanto, qualora si percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa.

La compensazione

Qualora si superi la soglia minima di € 15.516, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l’onere previdenziale, pari per il 2014, ad € 76.718, equivalenti a due terzi in più del limite stesso.

Termini di versamento

I contributi sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze: 16 maggio 2014; 16 agosto 2014; 17 novembre 2014; 16 febbraio 2015. I contributi dovuti sull’eccedenza (acconto e saldo) invece seguono l’iter dei versamenti delle imposte dirette.

Modalità di versamento

Dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

La compilazione del modello F24

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:

–          il codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;

–          la causale contributo;

–          il codice Inps: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);

–          l periodo di riferimento “da”: il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;

–          l periodo di riferimento “a”: il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;

–          gli importi a debito versati: importo dei contributi che si versano;

–          gli importi a credito eventualmente compensati.

I codici da utilizzare per il versamento sono:

– AF Contributi dovuti sul minimale (artigiani);

– CF Contributi dovuti sul minimale (commercianti).

II acconto 2014

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono entro l’1 dicembre 2014 effettuare il versamento del secondo acconto. Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

Quindi, il versamento che scade l’1 dicembre 2014 riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del 2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente.

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