Esenzione dal pagamento dell’Imu, sconti sulla Tasi, benefici fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico, bonus mobili. Sono le agevolazioni fiscali che spettano al titolare di un contratto di comodato d’uso in forma scritta; un contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si tratta di una forma giuridiche molto comune tra i familiari (genitori che concedono il godimento di una casa ai figli) che consente di fruire, come detto, di una serie di agevolazioni fiscali.
Il comodato d’uso, come detto, può essere sia in forma verbale che scritta. Ma solo in quest’ultimo caso – i soggetti sono tenuti alla registrazione del medesimo entro 20 giorni dalla stipula con versamento di un’imposta di registro pari a 200 euro mediante F23 con utilizzo del codice tributo 109T – si può usufruire dei citati benefici fiscali. La registrazione va fatta solo al momento della stipula senza la necessità di alcun tipo di versamenti annuali. Se è previsto un rinnovo tacito alla scadenza, non è necessario versare l’imposta di registro al momento del rinnovo. Il contratto in forma verbale, invece, rimane efficace solo ai fini civilistici.
I Comuni possono considerare come abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. Il limite è di un’unità immobiliare ad uso abitazione e le relative pertinenze (cantine, soffitte, box, anche queste al massimo di una unità immobiliare per tipo di pertinenza).
Sono escluse dalle agevolazioni:
– le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9);
– i comodati d’uso di abitazioni tra fratelli-sorelle e zio/nonni-nipoti.
L’agevolazione può operare nel limite della quota di rendita risultante dal catasto che non eccede i 500 euro o solamente nel caso in cui il nucleo familiare del comodatario non abbia un ISEE elevato (non superiore ai 15.000 euro annui).
Imu, Tasi e Tari
Essendo un semplice titolare di un diritto personale di godimento, il comodatario non è tenuto a versare le imposte municipali/statali sulla proprietà (IMU-IRPEF). La Tasi, invece, per contratti di durata superiore a sei mesi va ripartita tra proprietario e comodatario e nel caso in cui uno dei due non dovesse pagare, l’altro non ne risponde.
L’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo e può avere un’aliquota agevolata nel caso di abitazione principale.
Sulla Tari (tassa sui rifiuti), infine, il soggetto che occupa l’immobile (comodatario) è tenuto al pagamento. La tassa si paga in base alla superficie calpestabile dell’abitazione ed è quindi fondamentale effettuare le misurazioni correttamente.
Redditi in Unico e 730
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà. Per questo motivo, il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato al proprietario che dovrà dichiararlo nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello UNICO. I redditi, tuttavia, non vengono tassati, viene riconosciuta cioè una deduzione Irpef di pari importo, se gli immobili costituiscono abitazione principale del possessore.
Altri benefici fiscali
Il comodatario, infine, può usufruire di altri benefici fiscali:
– detrazione del 50% delle spese di ristrutturazione dell’immobile o del 65% sui bonus energetici;
– detrazione delle spese sostenute per l’acquisto dei mobili, arredi domestici (classe energetica A+ o A per i forni) destinati ad immobili ristrutturati. Il tetto massimo di spesa per l’acquisto di mobili è 10.000 euro di cui è detraibile il 50% in dieci anni e gli interventi di ristrutturazione devo essere qualificati come interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.