Condominio, ammesse le rate in contanti sotto i 1000 euro

Non c’è obbligo di bonifico se il pagamento delle rate condominiali è inferiore alla somma di 1000 euro. E’ quanto stabilito dal Mef, il ministero dell’Economia e delle finanze, chiamato ad interpretare le novità introdotte dalla “Riforma del condominio” (Legge n. 220 dell’11/12/2012) entrata in vigore il 18 giugno 2013. In caso di pagamento in contanti, tuttavia, il versamento deve essere supportato da “documenti giustificativi chiari”.

L’interpretazione del Mef, dunque, sgombera il campo da equivoci. Tra le novità più interessanti della legge vi sono quelle di carattere finanziario relative al conto corrente condominiale per l’amministrazione delle spese comuni. Dal 18 giugno 2013, infatti, ogni somma che afferisce all’amministrazione del Condominio dovrà transitare dal conto corrente che deve essere intestato al Condominio stesso e non più al suo amministratore. Un passaggio, quest’ultimo, che ha l’obiettivo di prevenire situazioni di scorrettezza nella gestione del contante e garantire, al contempo, la tracciabilità dei movimenti condominiali.

Se l’amministratore, invece, continua ad incassare in contanti e solo successivamente versa le somme sul c/c condominiale verrebbe meno al requisito della tracciabilità, atteso che il versamento risulta cumulativo, a nome dell’amministratore e non più riconducibile ai singoli condomini. Un’ipotesi che, quindi, costituirebbe un’elusione dello scopo del Legislatore. Inoltre eventuali versamenti in contanti da parte dell’amministratore sul conto corrente condominiale potrebbero integrare ipotesi di “confusione patrimoniale” tra lo stato proprio e quello del condominio, quale causa di revoca dell’amministratore stesso.

I nuovi obblighi a carico degli amministratori hanno comunque creato non poche difficoltà per chi opera nel settore, tant’è che per inibire il blocco, qualche esperto consigliava di effettuare comunque le operazioni per cassa, indicando in modo generico eventuali prelievi o versamenti dal conto corrente. Tale metodologia poteva essere giustificata con un dettagliato riscontro nella contabilità del condominio. Nello specifico si consigliava di indicare per i versamenti la specifica della provenienza e del titolo del pagamento e per i prelievi l’annotazione analitica delle spese nel registro di contabilità e nel rendiconto del condominio. In questo modo, però, l’esigenza di tracciabilità di tutte le operazioni richiesta dalla norma non veniva soddisfatta, lasciando poca chiarezza nei movimenti sia per il condominio che per il fisco.

Per evitare ogni sorta di problema, molti amministratori hanno informato i proprietari dell’impossibilità di accettare pagamenti in contanti, richiedendo esclusivamente bonifici. Ma il ministero ha stabilito che sono da prendere in considerazione “solo i pagamenti pari o superiori a mille euro” e, ha sconsigliato le movimentazioni di contante eccedenti la soglia perché ritenute pericolose.

La Circolare del Mef sul pagamento dei canoni di locazione evidenzia anche che sotto la soglia dei mille euro la traccia delle transazioni in contante può essere fornita con “una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”. Pertanto, a quanto attiene la risposta del Mef, le operazioni sotto soglia non comportano rischio di sanzioni antiriciclaggio.

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