Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

L’art. 4 del DL 193/2016 ha abolito lo spesometro annuale e introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Tale novità è volta a fornire all’Agenzia delle Entrate uno strumento in più contro la lotta all’evasione fiscale. Il nuovo adempimento, infatti, unitamente alla Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, dovrebbe consentire all’ente statale un maggiore ed immediato controllo tra i dati comunicati e i versamenti effettuati dai contribuenti e una più efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti.
Contenuto:

La Comunicazione dati fattura consisterà nell’invio dei dati relativi alle fatture emesse, quelle ricevute, comprese le bolle doganali, e le note di variazione.

Per ogni singolo documento, in base all’art. 4 del DL 193/16, dovranno essere comunicati:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti;
  • data e numero fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Come evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/e di febbraio 2017, possono non essere comunicate le fatture elettroniche emesse e ricevute se già acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SDI), “se ciò risulta più agevole” per il contribuente.

Soggetti obbligati ed esonerati

Sono tenuti all’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi IVA, compresi enti non commerciali, soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia e soggetti che hanno esercitato l’opzione ex art. 36 bis.

Sono totalmente esonerati:

  • agricoltori in regime di esonero (con volume d’affari non superiore a € 7.000) operanti in zone montane;
  • contribuenti in regime fiscale agevolato (minimi e forfetari).

Sono tenuti all’invio dei soli dati delle fatture emesse:

  • enti/associazioni in regime speciale 398;
  • agricoltori non operanti in zone montane.

Scadenza:

L’invio della Comunicazione dati fattura, a regime, avrà cadenza trimestrale e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ad eccezione di quella relativa al primo semestre 2017 che dovrà essere inviata entro il 28/09.

 

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