Compensazioni Iva dal 16 marzo

Chi ha presentato la Dichiarazione IVA in forma autonoma può effettuare compensazioni “orizzontali” per importi superiori ad € 5.000,00 dal prossimo 16.03. Per compensazioni superiori ad € 15.000,00 è necessario aver apposto il visto di conformità in Dichiarazione.

In sintesi:

– il credito IVA 2014 poteva essere già utilizzato in compensazione orizzontale dal 01.01.2015 fino all’ammontare di € 5.000;

– ogni ulteriore compensazione per importi compresi tra € 5.000,00 e € 15.000,00 può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015. Di conseguenza:

– i soggetti che hanno presentato la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro lo scorso 28.02 possono utilizzare il credito IVA per importi compresi tra € 5.000,00 e € 15.000 già dal prossimo 16.03;

– diversamente, chi ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 potrà utilizzare il credito IVA solo a partire dal 16.04;

nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

Premessa

La compensazione orizzontale del credito IVA annuale/trimestrale trova una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso. Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2014 utilizzato in compensazione “orizzontale” e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

In sostanza, le compensazioni IVA su IVA sono libere già a partire dal 01.01.2015.

Diversamente, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” (con imposte/contributi diversi dall’IVA) senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.

In presenza di un utilizzo del credito IVA 2014 per importi pari o inferiori a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.

Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale sia per l’uno (rimborso) che per l’altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la dichiarazione sostitutiva (C.M. 32/E/2014).

Limiti massimi di compensazione

Va preliminarmente osservato che la compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale (o trimestrale) trova una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso.

Compensazioni bloccate in presenza di debiti erariali superiori a 1.500 euro

La possibilità di effettuare compensazioni orizzontali deve fare i conti con la preclusione generale sancita dall’art. 31 del D.Lgs. 78/2010. La richiamata disposizione prevede che le compensazioni orizzontali siano precluse fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore ad euro 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Per poter sbloccare le compensazioni è necessario procedere al pagamento dei debiti scaduti, anche mediante compensazione.

Utilizzo del credito IVA per importi superiori ad euro 5.000

Come precedentemente accennato, il credito IVA 2014 può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la Dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.

Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015. Chi ha provveduto a presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 02.03.2015 (il 28.02 è caduto di sabato) può anticipare l’utilizzo in compensazione del credito IVA.

Si evidenzia che:

– chi ha presentato la Dichiarazione IVA entro il 28.02 può utilizzare il credito IVA già a partire dal 16.03;

– diversamente, chi ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 potrà utilizzare il credito IVA solo a partire dal 16.04.

Compensazioni superiori ad euro 15.000,00

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione deve inoltre essere dotata del visto di conformità. Dunque, per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 15.000 annui, è necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione ed inoltre, è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Credito IVA 2013

Il credito IVA del 2013 (su cui è già stato posto il visto di conformità) potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la Dichiarazione annuale IVA per il 2014 all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2014.

Presentando la Dichiarazione annuale entro il 02.03.2015 vi è l’assorbimento del credito residuo del 2013 nella Dichiarazione annuale del 2014. Sanzioni Le violazioni nell’utilizzo del credito IVA sono punite con la sanzione amministrativa pari al 30% del credito IVA utilizzato in compensazione illegittimamente.

(fonte Fiscal News)

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