Certificazione energetica degli edifici: ecco tutte le novità

Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove norme introdotte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

Premessa

Il 26 Giugno 2015 sono stati pubblicati tre nuovi decreti attuativi della Legge 90/2013 in coerenza con la Direttiva 2010/31/UE: 1. applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; 2. schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici; 3. adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Quest’ultimo decreto definisce le nuove linee guida nazionali alla certificazione energetica degli edifici per la redazione del NUOVO APE in vigore dal 1 Ottobre 2015. Tra le principali novità si definisce una metodologia di calcolo uguale su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le Regioni. In linea generale le nuove linee guida della certificazione energetica hanno l’obiettivo di risolvere i problemi emersi nei primi anni di vita della certificazione energetica che è stata introdotta in Italia, con diversi step, a partire dal 2009. Le novità sono molte e complesse. Di seguito individuiamo quelle più evidenti.

Classe energetica dell’Immobile

La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile. Questo indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile non solo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, come era prima del 1 Ottobre 2015, ma anche di altri servizi come la climatizzazione estiva, la ventilazione, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose (gli ultimi due fabbisogni non sono previsti negli edifici con destinazione residenziale). Rispetto al passato si ritiene fondamentale:

– specificare le prestazioni dei singoli servizi energetici e non solo della prestazione globale;

– dare maggiore importanza alle caratteristiche e alla qualità dell’involucro edilizio cioè alle murature, agli infissi e ai solai che disperdono verso l’esterno, consapevoli che gli interventi sugli impianti sono più agevoli ma anche meno efficienti rispetto agli interventi sull’involucro. In caso di edifici senza impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria si utilizza un rendimento del sistema di utilizzazione fisso ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto e non più una generazione di tipo elettrico

Le nuove linee guida specificano la finalità dell’Attestato:

– strumento per valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici;

– strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci.

Nuovo indicatore relativo alla qualità dell’involucro

All’interno dell’APE, oltre alla classe energetica, è stato inserito un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio al netto degli impianti presenti, che serve a conoscere la qualità della muratura dell’edificio. Il fine è quello di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, poiché nella grande maggioranza degli edifici esistenti le criticità si presentano soprattutto sulla base dell’involucro edilizio. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità. L’attenzione del Legislatore è quindi volta ad una maggiore considerazione sull’isolamento dell’involucro degli edifici (murature, infissi, solai disperdenti). Procedura e metodo di calcolo Nelle nuove linee guida si specificano le procedure di calcolo e in particolare quali dati in ingresso reperire per redigere l’APE.

Si definiscono 2 procedure:

– procedura di calcolo da progetto: i dati vengono reperiti dal progetto energetico (relazione energetica chiamata ” legge 10″). Si applica in caso di nuovi edifici o “ristrutturazioni importanti” (definizione presente nel D.Lgs 192/05 art. 2) e per gli AQE (Attestato di Qualificazione Energetica);

procedura di calcolo da rilievo: i dati vengono reperiti dal sopralluogo, dall’analogia con edifici simili e da banche dati o abachi nazionali. Si applica per gli edifici esistenti comunque sottoposti ad interventi di “ristrutturazione importante”. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo dei parametri e degli indici di prestazione energetica, sono state mantenute metodologie semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni.

Edificio di riferimento per determinare le classi energetiche

Nel metodo per determinare la classificazione le precedenti linee guida definivano la scala da A a G secondo i Gradi Giorno (GG) del comune dove si trovava l’immobile e secondo il rapporto S/V (superficie disperdente/volume riscaldato). Dal 1 Ottobre 2015 invece la classificazione dipende da un “edificio di riferimento”. L’edificio di riferimento è un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia d’impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche predeterminate dal D.M. che definisce tutti i valori dei dati di input e dei parametri da utilizzare nell’edificio di riferimento. In pratica, l’edificio di riferimento serve per determinare il valore di energia primaria limite di legge che l’edificio di progetto deve rispettare e con il quale confrontarsi. Un grande vantaggio nell’utilizzo dell’edificio di riferimento è che i limiti vengono modellati sull’edifico oggetto dell’intervento

Edifici ad energia quasi zero

Il nuovo decreto introduce la definizione degli edifici ad energia quasi zero, concetto introdotto con la Direttiva Europea 2010/31/UE recepita in Italia con il Decreto Legge n. 63/2013, che sta ad indicare:  tutti quegli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti conð fabbisogno energetico quasi nullo, coperto in misura significativa da fonti rinnovabili, prodotte all’interno del confine energetico dell’edificio. La norma inoltre stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero. Catasto energetico: SIAPE e controlli Una vera novità del decreto è la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale: il SIAPE, che comprende la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici. Il SIAPE dovrà essere istituito dall’Enea entro la fine del 2015, ed essere incrementato entro marzo di ogni anno da parte delle Regioni e Province autonome con i dati relativi agli attestati dell’ultimo anno trascorso.

(fonte Fiscal News)

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