Cassazione su Equitalia: fermo e ipoteca nulli senza contraddittorio

Equitalia è obbligata al contraddittorio prima di procedere all’ipoteca di un immobile o al fermo amministrativo nei confronti di un contribuente inadempiente. E’ quanto stabilito in una sentenza della Cassazione che a sezioni unite ha esteso le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente anche ai concessionari della riscossione.

Si tratta di una sentenza storica che stabilisce un principio: l’obbligo di comunicare preventivamente al contribuente l’iscrizione di un ipoteca immobiliare per debiti non pagati. Non solo. La sentenza ha stabilito la validità di tale obbligo anche prima dell’applicazione della legge 241/1990 che, appunto, lo prevede per legge. Proprio l’articolo 21 della citata legge prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. Intoltre, l’articolo 6 dello Statuto del Contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Se l’agente di riscossione, Equitalia ad esempio, non dovesse procedere alla comunicazione nei confronti del contribuente, l’atto (iscrizione ipotecaria o fermo amministrativo) – ribadisce la sentenza numero 19667/2014 del 18 settembre scorso della Cassazione (sezioni unite) – diventa nullo in quanto lesivo dei diritti del contribuente.

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