Cartelle Equitalia per posta, la ricevuta di ritorno non basta

Spetta ad Equitalia dimostrare che il plico raccomandato contiene la cartella esattoriale. In caso di contestazione da parte del destinario, infatti, l’Agente di riscossione deve dimostrare l’esatto contenuto del plico, pena l’annullamento dei provvedimenti di fermo amministrativo. E’ quanto stabilito dalla Cassazione che sul punto scrive: “è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto”. Su questo orientamento della Cassazione hanno fatto leva la CTP di Reggio Emilia e la CTR di Catanzaro ai fini dell’annullamento di un’intimazione di pagamento e di due provvedimenti di fermo amministrativo non preceduti, secondo i contribuenti, dalla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Se il contribuente impugna l’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notifica della cartella, l’Amministrazione deve produrre la copia di quest’ultima o comunque dimostrare il contenuto della raccomandata postale. L’onere probatorio circa l’avvenuta notifica della cartella non può considerarsi assolto con la mera esibizione della ricevuta di ritorno, corredata dall’estratto di ruolo.

Il primo caso specifico è quello relativo ad un’azienda che ha impugnato un’intimazione di pagamento per tributi erariali eccependone la nullità, poiché non preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. L’Agente della riscossione ha esibito unicamente l’avviso di ricevimento relativo all’assunta notifica della cartella, ma non quest’ultima, “senza la possibilità di garantirne – si legge in sentenza – l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”, sicché – conclude la CTP di Reggio Emilia, “stante la diversità tra estratto di ruolo e cartella, visti i documenti prodotti, non si ha la prova né si può affermare che la notifica della cartella sia stata effettuata alla società ricorrente”. Ne è derivato l’annullamento dell’intimazione di pagamento, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

La seconda controversia è scaturita da un provvedimento di fermo amministrativo sull’automezzo di proprietà del contribuente. Provvedimento di cui è stata dichiarata la nullità dopo che la CTP ha rilevato la produzione, da parte di Equitalia, solo degli estratti di ruolo e della relata di notifica, nonché la mancata allegazione e produzione delle cartelle di pagamento da cui l’atto impugnato traeva origine.

La giurisprudenza di legittimità pone a carico dell’Agente della riscossione l’onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione: “Gli atti dell’Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Dunque: “Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (cfr. Cass. n. 24031/06, n. 22041/10 e, da ultimo, n. 18252/13, secondo cui la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto).

Il terzo caso è quello di una contribuente calabrese che ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati notificato da Equitalia per il mancato pagamento di tributi vari. La ricorrente ha eccepito la nullità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto, essendo decorsi oltre cinque anni tra la presunta data di notifica della cartella e quella riportata sull’atto impugnato. L’adita CTP di Vibo Valentia ha accolto il ricorso con sentenza che ha trovato conferma in sede di giudizio d’appello. Respingendo i motivi formulati dalla difesa erariale, i giudici catanzaresi hanno ritenuto indimostrata, nel caso di specie, l’avvenuta notifica della cartella esattoriale e dell’avviso di accertamento.

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