Buste non compostabili, attenzione alle multe. Colpiti anche i condomini

Le sanzioni sono molto pesanti. Si va da un minimo di 2.500 fino a 25.000 euro; una sanzione aumentata fino a 100mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore). Stiamo parlando della commercializzazione di shopper monouso non biodegradabili e compostabili, vale a dire di tutti quei sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.

Le sanzioni sono entrate in vigore dal 21 agosto scorso. I prodotti monouso conformi sono solo quelli certificati biodegradabili e compostabili in accordo con la norma UNI EN 13432:2002. Gli enti certificatori più comunemente utilizzati dai produttori dei manufatti biodegradabili e compostabili al fine di certificarne la piena rispondenza alla UNI EN 13432:2002 sono AIB Vincotte, Certiquality s.r.l. e Dincertco.

In Italia è stato sviluppato da alcuni anni un efficiente sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili a cura del Consorzio Italiano Compostatori (con la collaborazione dell’ente certificatore Certiquality s.r.l.) che rilascia il marchio “Compostabile-CIC”. Quanto ai sacchi non biodegradabili e compostabili, gli spessori che questi debbono possedere per essere considerati riutilizzabili, e dunque commercializzabili, sono quelli indicati dalla normativa di cui sopra, ossia:

– 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;

– 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;

– per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.

Quando si utilizzano buste di plastica o solo biodegradabili per la raccolta dell’umido si rischia di far prendere una multa al condominio o di prenderla di persona innanzitutto. L’amministrazione comunale, infatti, non avendo mezzi per individuare il condomino-trasgressore, si rivolge all’ente condominio per “assicurarsi” la sanzione e il relativo quantum. Del resto, l’amministratore è il legale rappresentante del condominio e a lui sono notificati i provvedimenti dell’Autorità.

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