L’articolo 1, comma 16 della Legge di Stabilità dispone l’aumento da euro 5,29 a euro 7,00 del limite di esenzione per le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura, da parte del datore di lavoro, dei cosiddetti buoni pasto o ticket restaurant, nel caso in cui gli stessi siano resi in forma elettronica.
Per espressa previsione normativa, la disposizione entra in vigore il 1° luglio 2015.
In sintesi, i buoni pasto o ticket restaurant forniti:
– in forma cartacea continueranno a beneficiare del limite di esenzione di euro 5,29;
– in forma elettronica, a decorrere dal 1° luglio 2015, beneficeranno di un limite di esenzione di euro 7,00.
Premessa
Nel quadro della disciplina del reddito di lavoro dipendente, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l’erogazione agli stessi di somme finalizzate all’acquisto di pasti, è regolata dall’articolo 51, comma 2, lett. c) del TUIR, che prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:
a) gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
b) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (buoni pasto o ticket restaurant);
c) corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa;
d) a ciascuna delle quali corrisponde un differente trattamento tributario.
In particolare, il predetto articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 16 della Legge di Stabilità stabilisce che: “2. Non concorrono a formare il reddito: (…) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;”.
Il Legislatore fiscale, da parte sua, si limita a disciplinare l’incidenza o meno delle spese sostenute dall’azienda per i pasti dei dipendenti sul reddito imponibile di questi ultimi, senza imporre alcun limite alla libertà di scelta, da parte dell’azienda, tra le diverse opzioni disponibili.
Datore di lavoro
Il datore di lavoro può, dunque, scegliere liberamente tra le modalità di somministrazione dei pasti ai dipendenti previste dalla legge e può anche prevedere più sistemi contemporaneamente.
Così, ad esempio, può istituire:
– il servizio di mensa per una categoria di dipendenti;
– il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria;
– provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora;
– il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un’indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa.
In generale, l’applicazione del trattamento fiscale (e previdenziale) agevolato alle prestazioni di vitto è subordinata al riconoscimento delle stesse alla generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.
A conferma di quanto evidenziato nella Circolare n. 326/1997, il Ministero delle Finanze, nella Circolare n. 188/1998, ribadisce che: l’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai) o alle ulteriori classificazioni individuate dalla contrattazione (tutti i lavoratori di un certo livello o con una certa qualifica), bensì, in generale, a tutti i dipendenti di un certo tipo.
La categoria omogenea, pertanto, può individuarsi anche all’interno della singola azienda (ad esempio, tutti i dipendenti dello stabilimento, tutti gli operai del turno di notte o, ancora, tutti i lavoratori con una certa anzianità di servizio).
Il riconoscimento della prestazione in oggetto ad una categoria omogenea ha come obiettivo quello di impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.
Caratteristiche Distintive
Nel caso in cui il datore di lavoro non possa o non voglia provvedere ad istituire un servizio di mensa aziendale, può, comunque, garantire la somministrazione del pasto ai dipendenti avvalendosi dei cosiddetti buoni pasto o ticket restaurant.
Si tratta di documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuiscono al possessore il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti gastronomici pronti per il consumo.
Solitamente, il valore del buono o ticket corrisponde al prezzo del pasto convenzionato e nel caso il prezzo ecceda il valore del buono, il dipendente provvede in proprio a corrispondere la differenza.
Come anticipato in precedenza, ai fini fiscali (e previdenziali), il valore del buono è esente:
– se cartaceo, fino a euro 5,29 al giorno;
– se elettronico, fino a euro 5,29 fino al 30 giugno 2015 e fino a euro 7,00 dal 1° luglio 2015.
L’eventuale eccedenza rispetto ai limiti di esenzione sopra indicati risulta imponibile ai fini fiscali e previdenziali.
L’applicazione del regime di esenzione (fino a euro 5,29 al giorno e, per quelli in formato elettronico, dal 1° luglio 2015, fino a euro 7,00 al giorno) è ammessa anche in favore di dipendenti part time il cui orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.
Tipologia di servizi sostitutivi
Ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 18 novembre 2005, per i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto devono intendersi:
– le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché
– le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate da:
mense aziendali e interaziendali;
rosticcerie e gastronomie artigianali;
pubblici esercizi ed esercizi commerciali muniti di autorizzazione per la produzione, la preparazione e la vendita di generi alimentari, anche su area pubblica e operate dietro commessa di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.
Caratteristiche dei buoni pasto
I buoni pasto o ticket restaurant:
consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore del buono pasto;
costituiscono il documento che permette all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;
sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;
possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche domenicale o festiva, da parte dei lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda la fruizione di una pausa pranzo, nonché dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e collaborazione a progetto);
non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro.
(fonte Fiscal News)