L’Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida per lo svolgimento delle attività del 2021 relative a prevenzione e contrasto all’evasione fiscale. Parliamo in questo articolo degli avvisi bonari, le comunicazioni cioè di un avvenuto controllo sulla propria dichiarazione dei redditi. Nello specifico ci rivolgiamo ai contribuenti che a causa della pandemia hanno subito un calo del fatturato del 30%. Questi ultimi potranno definire gli avvisi bonari in via agevolata.
Le indicazioni del Fisco.
L’invio degli avvisi bonari a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni è partito. Conseguenza questa dell’art. 5 del D.L. n. 41/2021. Nonchè della pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 88314 del 6 aprile 2021. La ripresa, ha specificato il Fisco, tiene conto di un fattore. La previsione contenuta nell’art. 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41. Essa ha stabilito una forma di definizione agevolata per alcuni soggetti. Ovvero per coloro che alla data del 23 marzo 2021, avevano partita IVA e hanno registrato un calo del volume d’affari. Il calo deve essere maggiore del 30%, nel 2020 rispetto al 2019.
L’ordine di invio delle comunicazioni
Inizialmente gli avvisi bonari verranno recapitati a contribuenti non titolari di partita IVA alla data del 23 marzo 2021. Da un lato quelli conseguenti alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Dall’altra quelli derivanti dal controllo delle dichiarazioni non afferenti agli anni d’imposta interessati dalla definizione agevolata (2017 e 2018). Qualora ci fossero casi indifferibili e urgenti gli Uffici potranno comunque comunicare le irregolarità anche ai titolari di partita IVA. Non prima però di aver verificato preventivamente il possesso dei requisiti per accedere alla definizione agevolata.
La definizione agevolata
Il medesimo DL ha introdotto una mini definizione. Trattasi delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative alle annualità 2017 e 2018. Le comunicazioni in questione sono:
- quelle elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione. Sono quelle riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- quelle elaborate entro il 31 dicembre 2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Come detto, alla definizione in esame possono accedere i soggetti con partita IVA attiva dal 23 marzo 2021. L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individuerà i soggetti che hanno subito il calo di oltre il 30%. A questi invierà l’avviso bonario e la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Il contribuente riceverà dunque due atti. La comunicazione di irregolarità classica e la proposta di definizione. Quest’ultima si perfezionerà poi con il pagamento delle imposte, entro 30 giorni, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.
Sono escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. In caso di mancato pagamento entro le scadenze, la definizione da Covid-19 non produce effetti. Si applicano infatti le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate. Le forme di rateizzazione saranno differenti in base all’ammontare della cifra. Per pagamenti pari o inferiori a 5 mila euro c’è la possibilità di pagare in 8 rate trimestrali di pari importo. I pagamenti superiori a 5 mila euro potranno essere effettuati in 20 rate trimestrali sempre di pari importo.