Le agevolazioni fiscali per i titolari di partita IVA sono un tema delicato, da affrontare con cognizione di causa. Ecco qualche informazione utile per capire chi ne ha diritto e in che misura.
Quando si parla di agevolazioni fiscali si tende sempre a fare confusione. Ecco perché abbiamo redatto uno specchietto in grado di riassumere in maniera chiara e comprensibile le agevolazioni fiscali alle quali hanno diritto nell’acquisto di un automobile i titolari di partita IVA e le aziende fino al 31 dicembre 2016. I dati riportati sono di scottante attualità, in quanto il super ammortamento per le autovetture non è stato rinnovato per l’anno 2017 (sempre che non si verifichino cambiamenti di rotta dell’ultimo momento).
Vediamo innanzitutto chi ha diritto a beneficiare del super ammortamento:
a) Titolari di reddito d’impresa: S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s, ditte commerciali gestite anche sotto forma di impresa familiare e/o coniugale, enti pubblici e privati, agenti di commercio
b) Professionisti: lavoratori autonomi, associazioni professionali.
Sono esclusi dal provvedimento:
c) I privati
d) I soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla L. 190/2014
e) Soggetti che esercitano attività agricola
f) Gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa
I beni agevolabili devono soddisfare requisiti particolari:
Strumentalità: i beni devono essere di uso durevole ed impiegati all’interno di un processo produttivo, anche se dati in comodato.
Novità: gli investimenti devono riguardare beni “nuovi” e, quindi, devono essere acquistati direttamente presso il produttore o il rivenditore. Anche i beni esposti in show room ed utilizzati solo ed esclusivamente per puri scopi dimostrativi dai rivenditori possono essere paragonati “al nuovo”.
Modalità di acquisizione: i beni possono essere acquistati a titolo di proprietà, oppure con contratto di leasing. In base alle conferme riscontrabili nella circolare Assilea n. 25/2015, non sono ammessi all’agevolazione i beni acquisiti in locazione operativa (cioè senza opzione di riscatto) e quelli detenuti in base a contratti di noleggio.
Di conseguenza, purché vengano rispettati i requisiti appena illustrati, i veicoli commerciali e le autovetture possono beneficiare dell’agevolazione
Natura Dell’agevolazione: in cosa consiste il beneficio?
Il beneficio è stato chiamato “SUPER-AMMORTAMENTO” perché permette di aumentare la quota di ammortamento deducibile in ogni esercizio, aumentando “figurativamente” del 40% la base di costo sul quale applicare la percentuale (aliquota) di ammortamento del bene stesso. In questo modo il bene viene ammortizzato/spesato molto più velocemente.
Irrilevanza: impatto neutro dei maggiori ammortamenti e canoni di locazione
La maggiorazione del 40% è solo ed esclusivamente finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF ed IRES e/o a spesare ulteriori canoni di locazione (quota capitale).
Regole: quadro di riferimento generale
Da un punto di vista normativo:
1. Per tutte le autovetture (indipendentemente dall’utilizzo) vale l’incremento del costo d’acquisto o del canone di locazione: si maggiora del 40% il costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento o dei canoni di leasing
2. Ove sia previsto un limite fiscale di riferimento, anch’esso viene innalzato del 40%: per esempio nell’acquisto di autovetture il valore fiscale massimo deducibile passa da Euro 18.075,99 ad Euro 25.306,39 (+40%)
3. Le percentuali di deducibilità dell’ammortamento (ad esempio 20% per le vetture aziendali, piuttosto che 80% per gli agenti) restano invariate
4. Sono confermate tutte le regole di detrazione IVA
Veicoli a deducibilità parziale
Per le autovetture come noto esiste un doppio limite di deducibilità (Art. 164, co. 1, lett. b) TUIR):
a) Limite del valore massimo fiscalmente riconosciuto
b) Limite di deducibilità percentuale (20% in generale, 70% per le auto date in uso ai dipendenti,
80% per le auto degli agenti)
Per effetto della maggiorazione del 40%, il tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto (sub a), è pari a: 25.306,39 Euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99 Euro) per autovetture ed autocaravan. 36.151,98 Euro (in luogo dell’ordinario 25.822,84 Euro) per le autovetture di agenti. 5.784,32 Euro (in luogo dell’ordinario 4.131,66 Euro) per i motocicli. 2.892,16 Euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83 Euro) per i ciclomotori.
Leasing: alternativa all’acquisto in proprietà
L’agevolazione riguarda, per espressa disposizione, anche i canoni di leasing, e nello specifico:
Il maggior valore imputato ai canoni (+40%) sarà deducibile lungo la “durata” fiscale minima del contratto di leasing (che è pari almeno alla metà del periodo d’ammortamento del bene).
La maggiorazione del 40% riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene. Rispetto all’acquisto in proprietà, il beneficio fiscale del leasing è quindi tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto e quanto minore è la durata del contratto.