Autorimesse e box auto, ecco quando le spese sono detraibili

Le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche se a proprietà comune, sono detraibili dal 36 fino al 50%. Per gli anni dal 2012 in poi è stata riproposta l’agevolazione relativa alla costruzione/acquisto box o posto auto pertinenziale, senza modifiche rispetto alla disciplina previgente.

La realizzazione delle autorimesse o parcheggi pertinenziali può essere eseguita:

– da un’impresa edile di costruzione

– direttamente dal possessore/detentore dell’immobile residenziale.

Nel caso in cui il box auto/parcheggio sia realizzato su aree private da parte dei proprietari di immobili, come ad esempio nel sottosuolo anche di aree private esterne agli edifici o nei locali al piano terreno, la detrazione è ammessa sia per la realizzazione (ex novo) di parcheggi che per interventi di ristrutturazione degli stessi, a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa. Come per la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche nel caso di costruzione/ristrutturazione del box auto o parcheggio sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per l’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione degli interventi di recupero e quelle sostenute per la progettazione ed esecuzione lavori, nonché le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, ecc.

Se il box auto/parcheggio è costruito in economia, è possibile beneficiare della detrazione a condizione che il vincolo pertinenziale risulti dalla concessione edilizia (Circolare n. 24/2004, punto 1.2). Il limite massimo di spesa di 96mila euro va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche qualora siano accatastate separatamente. Non è pertanto possibile computare un ulteriore, autonomo, tetto di spesa (risoluzioni 124/E del 2007 e 181/E del 2008). Tale limite deve essere considerato al lordo dell’Iva versata per gli interventi di ristrutturazione, in quanto l’imposta sul valore aggiunto grava sui consumatori, per i quali rappresenta, a tutti gli effetti, un costo.

(fonte Fiscal News)

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