Auto in comodato, le ultime novità sugli obblighi di legge

Mancano pochi giorni all’entrata in vigore della nuova disposizione del Codice della strada sulle auto in comodato d’uso e il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti è intervenuto con una nuova circolare per sgomberare il campo dai numerosi dubbi che affliggono i conducenti.

Due i punti chiave della nuova circolare:

l’assenza dell’obbligo di annotazione dell’utilizzatore se l’auto aziendale gli è attribuita come fringe benefit (ossia ossia quando subisce una trattenuta per la parte di uso privato) o come mezzo anche solo parzialmente di servizio;

l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione se si tratta di amministratori, soci o altri collaboratori dell’azienda.

In sostanza, la nuova norma, che entrerà in vigore il 3 novembre prossimo, riguarderà solo una serie di casi specifici e molto limitati.
Fermo restando che non ricade nel classico caso dell’auto di famiglia prestata dai genitori ai figli, oppure tra amici e conoscenti, la nuova normativa interessa, in particolare, le vetture aziendali, ma solo a patto che il comodato non sia totalmente gratuito e che il mezzo non venga utilizzato per più di 30 giorni consecutivi.

Nel caso in cui i veicoli in disponibilità di aziende o di enti (pubblici o privati) a titolo di:

proprietà;

usufrutto;

acquisto con patto di riservato dominio;

leasing o di locazione senza conducente;

vengano concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda comodante, su delega del comodatario, presenta istanza redatta conformemente all’Allegato B/1 volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli (senza,quindi, indicazione del nominativo in carta di circolazione).

Con la nuova circolare la Motorizzazione è intervenuta ancora una volta per fornire nuove importanti precisazioni. In particolare per quanto riguarda le aziende sono stati dettati i confini tra il comodato (che va sempre annotato) e le altre forme di utilizzo del veicolo aziendale (tutte esenti dall’obbligo).

La circolare puntualizza che il comodato sussiste quando c’è un utilizzo “esclusivo e personale” e “a titolo gratuito”. Una fattispecie che non riguarda né il caso del fringe benefit (dove non c’è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell’utilizzo promiscuo.

Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine (la cosiddetta “locazione senza conducente”), infine, la circolare ha precisato che:

il nome che va annotato è quello dell’azienda che affida il mezzo al dipendente;

alla scadenza il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore (cioè il noleggiatore) comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità;

in caso di cessazione anticipata, va data immediata comunicazione;

in caso di successiva riassegnazione ad altro soggetto (con contratto di locazione ha scadenza superiore a 30 giorni) va data immediata comunicazione.

Tra gli ultimi chiarimenti data dalla circolare si evidenzia che:

l’utilizzatore (obbligato all’annotazione) può anche delegare l’intestatario (per ogni modifica da annotare è necessaria una nuova delega);

se l’intestatario è una società di noleggio, la delega può restare nei suoi uffici: alla Motorizzazione si può presentare anche solo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal noleggiatore.

 

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